martedì 27 dicembre 2022

Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e accompagnamento nel 2023




L’Istituto, con la circolare INPS 22 dicembre 2022, n. 135, comunica la conclusione di tutte le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023 e indica nel dettaglio tutte le operazioni effettuate.

Dal 1° gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2022 è determinata in misura pari al 7,3%.

Il disegno di legge di bilancio 2023 prevede interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, pertanto, la rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nel 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore a questo limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile dopo l’approvazione della legge di bilancio 2023. 

La circolare descrive gli indici definitivi dei trattamenti minimi di pensioni per i lavoratori dipendenti e gli assegni vitalizi per il 2022, riporta l’indice di rivalutazione provvisorio per il 2023 e la modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023, ricordando che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Sono fornite, inoltre, le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2023. Per il 2023, l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Questo limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e anche le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile. Il pagamento del mese di gennaio 2023 sarà disposto il 3 gennaio.

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali, il certificato di pensione per il 2023 sarà pubblicato tra i servizi online disponibili sul sito istituzionale.

lunedì 19 dicembre 2022

INL equilibrio tra vita privata e attività lavorativa - indicazioni regime sanzionatorio per i datori di lavoro

 


Con nota n. 2414/2022 , l’ Ispettorato del Lavoro fornisce chiarimenti in merito ai profili di carattere sanzionatorio del  DLgs 30 giugno 2022 n. 105 ( cd. Decreto Equilibrio ) , che ha ampliamento le tutele e imdiritti per le figure genitoriali e i cd. caregiver , “ al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare ”. Più  specificatamente :

  • Congedo di paternità obbligatorio ; 
  • Congedo parentale per genitori ; 
  • Permessi concessi per l’assistenza ai disabili ( L. 104/1992 ); 
  • Congedo straordinario per l’assistenza ai disabili ; 
  • Priorità di accesso al lavoro agile ; 
  • Priorità di accesso al part-time ;

Come illustrato dalla nota n. 9550/2022, ha riconosciuto ai lavoratori una serie di diritti al fine di assicurare un maggior equilibrio tra vita privata e attività lavorativa. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo del datore di lavoro all'esercizio di questi diritti viene punito pesantemente con sanzioni che vanno : 

  • da 516 a 2.582 euro per le sanzioni amministrative in caso di ostacolo all'esercizio del congedo di paternità obbligatorio, del congedo parentale o al riposo giornaliero.
  • arresto fino a sei mei per il datore di lavoro che intende opporsi o ostacolare l'utilizzo del congedo di paternità alternativo ; 
  • da euro 1.032 a euro 2.582 in caso i di inosservanza del divieto di licenziamento del padre in caso in di congedo di paternità obbligatorio o alternativo fino al compimento di un anno di età del bambino. La stessa sanzione è prevista per la violazione del diritto alla conservazione del posto di lavoro 

E' inoltre previsto il diniego al rilascio della c.d. “Certificazione della parità di genere” per i datori di lavoro per quali, nei due anni precedenti alla richiesta di detto certificato, siano state rilevate violazioni, in termini di ostacolo o rifiuto, delle nuove prerogative in tema di genitorialità e disabilità. Tali certificazioni consentono alle aziende virtuose di ottenere particolari agevolazioni di natura contributiva o premiale. 

Per quanto riguarda invece le priorità di accesso al lavoro agile per genitori o disabili, nonché per il passaggio a part time in caso di gravi patologie o per l'assistenza di un convivente inabile, è fatto espresso divieto di sanzionare il richiedente,demansionarlo, licenziarlo o sottoporlo ad altra misura organizzativa avente effetti negativi.  In questo caso non sono previste sanzioni di natura pecuniaria ma qualunque misura ritorsiva o discriminatoria adottata è da considerare nulla. 



domenica 18 dicembre 2022

Borse di Studio Universitarie a.a. 2020/2021- gestione ex Ipost - scade il 20 febbraio 2023.

 


È stato pubblicato il bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio per corsi universitari di laurea e corsi universitari di specializzazione post lauream, anno accademico 2020-2021.

Il bando è riservato ai figli di:

  • iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
  • iscritti al Fondo IPOST.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa online attraverso il servizio dedicato, accessibile anche dalla pagina Borse di studio per scuola di primo e secondo grado, università e ITS.

La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle 12 del 23 gennaio fino alle 12 del 20 febbraio 2023.

Sono state pubblicate le FAQ con le risposte alle domande più frequenti sul bando di concorso Borse di studio universitarie a.a. 2020-2021, consultabili nella pagina del bando.






Assegno unico e universale 2023 - d'ufficio la prestazione a chi ha già beneficiato dell’assegno

Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico , accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domandaResta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ ISEE per poter usufruire dell’importo completo.

Il rinnovo automatico dell’Assegno unico è una misura di semplificazione per gli utenti, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR), che punta a valorizzare le banche dati dell'Istituto offrendo un servizio innovativo. I dati della domanda, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare il beneficio in continuità.

I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ ISEE . In assenza di una nuova DSU , correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.

Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva. Le domande possono essere presentate tramite:

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 – l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Si rimanda alla circolare INPS 15 dicembre 2022, n. 132 per ulteriori approfondimenti.


giovedì 15 dicembre 2022

“Servizi per la Persona” attivato nuovo servizio segnalazione malattia

 


Da ieri è stato attivato il nuovo servizio web in aggiunta al quello già attivo sull’app NoiDiPoste, per la segnalazione malattia nell’area “Servizi per la Persona”, .

Sarà possibile quindi:

  • comunicare all’azienda la data di inizio della tua assenza per malattia;
  • consultare i periodi di malattia già effettuati e comunicati tramite gli strumenti;
  • aggiungere e/o aggiornare le indicazioni dell’indirizzo di reperibilità;
  • comunicare il numero di protocollo dell’attestato di malattia;
  • comunicare il prolungamento del periodo di malattia

Il nuovo servizio è raggiungibile dall’area dedicata al seguente > LINK < utilizzando come nome utente la propria mail e per accedere la propria password aziendale Si può accedere utilizzando i browser Google Chrome o Microsoft Edge, vi segnalo che ad oggi solo Chrome sembra essere stabile.

 

Il portale permette di visionare ed accedere anche alla Formazione, cedolini, comunicazioni, Welfare & Benefit ed al controllo dei buoni pasto erogati.


A seguire un breve tutorial per la comunicazione dell'evento di malattia. Preciso che ad oggi lo strumento non ha carattere di obbligatorietà, salvo ulteriori comunicazioni. Per quanto concerne i ricoveri ospedalieri o altri casi particolari, continuate a confrontarvi prima con i rispettivi focal point.

  • da comunicazione malattia clicca su inserisci malattia

  • clicca su accedi
  • Nella pagina troverete il riepilogo degli eventi di malattia presenti a sistema alla data di consultazione, clicca su richiesta malattia
  • Inserire i dati dell'evento e l'indirizzo di domicilio. Nota bene qualsiasi modifica di un evento di malattia in corso avrà effetto dal giorno successivo. 

Vi allego inoltre un estratto dall'art 41 del CCNL sottolineando alcune specifiche che spesso creano criticità rispetto agli eventi di malattia. 

V  Contestualmente, il lavoratore è tenuto a comunicare all’Azienda il proprio indirizzo di reperibilità, se diverso da quello già noto, anche laddove tale diverso indirizzo sia riportato nel certificato medico. Il lavoratore che durante l’assenza abbia necessità di modificare il proprio domicilio, è tenuto a darne informativa alla Società, precisando il nuovo indirizzo di temporanea reperibilità, di norma il giorno precedente alla variazione, salvo casi di necessità ed urgenza che devono essere espressamente documentati.

VI. Il lavoratore è tenuto inoltre ad inviare la relativa certificazione medica o a comunicare il numero di protocollo dell’attestato di malattia entro due giorni dall'inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi (Si precisa che il medico può attestare un evento di malattia retroattivamente solo di due giorni).

VIII  Il lavoratore, che durante le fasce orarie di reperibilità debba assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne - salvo casi eccezionali ed imprevedibili debitamente comprovati - preventiva comunicazione alla Società fornendo all’Azienda idonea documentazione entro i successivi cinque giorni.  




PAL - mobilità e trasformazione full time - alcune precisazioni


 

Anticipo PAL 2023 - Trasformazioni part time - full time


AGGIORNAMENTO 16/12/22



Con riferimento al Comunicato al personale del 13 dicembre 2022 relativo alle trasformazioni in ambito provinciale da part time a full time per il recapito, si comunica la pubblicazione delle graduatorie aggiornate.

 

In particolare le modifiche riguardano le province di Cremona, Lecco, Monza Brianza, Padova, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Salerno, Napoli.

 

In ragione di tale modifica il termine per indicare le sedi di preferenza attraverso la procedura informatica dedicata è prorogato fino alle 23:59 del 20 dicembre 2022 e, fino a tale data, sarà possibile modificare l’ordine di scelta delle sedi disponibili inserito e salvato.

 

L’associazione della sede al singolo lavoratore sarà visibile a sistema a partire dal 23 dicembre 2022.

 

Qualora si rinunci tramite applicativo, non si effettui alcuna scelta, o in base alla graduatoria non si venga associato ad una delle disponibilità degli uffici scelti: il candidato sarà rinunciatario non decadendo dalla graduatoria e potrà essere destinatario di ulteriori proposte di trasformazione a tempo pieno. 

Coloro che risultino rinunciatari quindi alla trasformazione in tempo pieno nell’ambito della provincia di assegnazione potranno concorrere alle eventuali successive tranche di conversione da part-time in full-time nell’arco di vigenza del presente accordo (2021-2023), ma saranno collocati in calce alle graduatorie provinciali e tra di loro ordinati secondo i criteri indicati nell’accordo (data di assunzione e a parità di titolo, di maggiore anzianità anagrafica.)

Chiuso l’applicativo le scelte saranno irrevocabili

La procedura sarà accessibile, utilizzando il proprio account di dominio aziendale, ai seguenti indirizzi: 
se si accede da postazione aziendale: https://webpers1a.rete.poste/SceltaDestinazionePortale/ 
se non si accede da postazione aziendale: https://sceltadestinazione.posteitaliane.it








martedì 20 settembre 2022

Esonero versamento contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri



In via sperimentale, per il solo anno 2022, è stato introdotto un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni  operative per il datore di lavoro.




venerdì 9 settembre 2022

Borse di studio Supermedia 2022: il bando

 



È stato pubblicato il bando di concorso Supermedia, relativo ai risultati dell’anno scolastico 2021-2022, per il conferimento di borse di studio per la frequenza di scuole di primo e secondo grado.

ll bando è riservato ai figli o orfani ed equiparati di:

  • iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
  • dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dipendenti ex IPOST, nonché di pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e già dipendenti ex IPOST.

La domanda deve essere trasmessa dalle 12 del 19 settembre alle 12 del 12 ottobre 2022.



venerdì 26 agosto 2022

Estate INPSieme 2020-2021-2022: avviso per la documentazione finale

 



È stato pubblicato l’avviso per le allegazioni finali relativo ai bandi di concorso Estate INPSieme 2020, 2021 e 2022, con le istruzioni per gli adempimenti a carico degli utenti e dei fornitori.

Il sistema sarà attivo dalle 12 del 30 agosto fino alle 23,59 del 9 settembre 2022 per consentire il caricamento della documentazione finale di viaggio, relativamente a pratiche transitate nello stato di "Acquisizione documentazione finale", nonché per l’inserimento di mancate partenze/rientro anticipato, in caso di mancata fruizione o fruizione parziale del beneficio.

È possibile consultare l’avviso con i relativi allegati nelle pagine dei rispettivi bandi ai seguenti link:


mercoledì 17 agosto 2022

Decreto aiuti bis: Decontribuzione lavoro dipendente



L’art 20 del DL 9 agosto 2022, n. 115 (decreto aiuti bis) ha incrementato l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022 di 1,2 punti percentuali, che si vanno ad aggiungere allo 0,8 già previsto, per un totale di 2 punti percentuali. 

L’esonero in esame è valevole per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei  erogati  nei  predetti periodi di paga. Resta il limite della retribuzione imponibile di 2.692 euro, parametrata su base mensile per tredici mensilità.

Nelle tempistiche tecniche di applicazione, l’azienda come già avvenuto per l’esonero dello 08% provvederà a sanare le decontribuzioni dei periodi pregressi.


martedì 16 agosto 2022

VOUCHER e DECRETO AIUTI BIS

Il DL 9 agosto 2022, n. 115 (decreto aiuti bis) ha aumentato per il 2022 il tetto di esenzione dei fringe benefit da 258,23 a 600 euro. Tale valore non concorre a formare reddito. Il DL introduce la possibilità, per quest’anno, di utilizzare tale somma oltre che per l’acquisto di beni e servizi. anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Per la recezione delle novità introdotte e delle modalità di utilizzo, bisognerà attendere comunque comunicazioni dai canali aziendali o sul portale poste mondo welfare.


Nei beni e servizi previsti a titolo esemplicativo e non esaustivo:


• buoni spesa convenzionati con grandi catene di distribuzione (es Amazon, Esselunga, Conad, Mediaworld, Trony, Zalando, GameStop, Decathlon, Toys ecc.)

• buoni benzina 

• gift card

• abbonamenti  (teatri, cinema, musei, corsi per hobby, lingue e formazione, palestre e attività sportive, strutture termali, centri benessere)

• pacchetti vacanze


Le caratteristiche dei diversi voucher sono consultabili in piattaforma, così come gli esercenti aderenti alla rete. I buoni verranno scelti dal dipendente in piattaforma che potrà indicare il taglio dei buoni che desidera ricevere e in ogni scheda prodotto saranno disponibili le relative modalità di utilizzo e tempistiche.

Al dipendente che converta e fruisca in welfare almeno il 50% o almeno il 90% del premio di risultato, saranno riconosciuti ulteriori buoni benzina, di € 100,00 ciascuno al raggiungimento delle singole soglie. Tali buoni benzina, del valore complessivo di € 200,00 per lavoratore sono ulteriori rispetto al limite previsto per l’anno fiscale di riferimento per i fringe benefit e non concorrono al relativo raggiungimento. I suddetti buoni, saranno erogati nel 2022 al termine dell’iniziativa di welfare sulla base delle soglie di raggiungimento sopra indicate e potranno essere utilizzati dai dipendenti nelle modalità indicate in fase di assegnazione.




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giovedì 11 agosto 2022

Decreto Trasparenza: indicazioni ispettorato del Lavoro

 


Con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo sul D.Lgs. n. 104/2022 – c.d. decreto "trasparenza" – recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea". Di cui abbiamo parlato qui

La circolare si sofferma principalmente sulle disposizioni del decreto, in vigore dal 13 agosto p.v., che introducono alcune importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/1997, integrando gli obblighi informativi connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione c.d. etero-organizzata.


martedì 9 agosto 2022

Novità paternità e congedo parentale

 


DL 30 giugno 2022, n. 105: novità in materia paternità e congedo parentale dal 13 agosto 2022.

Congedo paternità 

Il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario) si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili e fruibili anche in via non continuativa), dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

I giorni di congedo sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il padre deve comunicare in forma scritta o tramite sistema informatico aziendale, i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.


Congedo parentale

Fino al 12° anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) a ciascun genitore lavoratore:

3 mesi al 30% della retribuzione 

Ulteriori 3 mesi  al 30%  della retribuzione complessivi ed in alternativa tra i genitori per un periodo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

Restano immutati i limiti massimi tra congedo retribuito e non:

- per la madre 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio;

- per il padre 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio

- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Si precisa che per genitore solo, deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale oltre ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 % della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il nostro CCNL prevede in termini migliorativi per il dipendente, rispetto ai punti precedenti, nei primi 2 mesi di congedo entro i 6 anni via del bambino un’indennità del’80%, negli ulteriori 4 mesi di congedo fruiti entro il 3 anno di vita del bambino un’indennità pari al 30% della retribuzione, al di la del cumulo di mesi fruito da entrambi i genitori.

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi modificati dalla nuova normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.







messaggio 4 agosto 2022, n. 3066,