venerdì 11 ottobre 2019

Comunicato accordo riorganizzazione COO

Comunicato accordo modello organizzativo della funzione COO su.

  • Modello micro organizzativo;
  • Inquadramento professionale;
  • Matrici orarie;
  • Nuova logistica siti e accorpamenti.



martedì 1 ottobre 2019

Congedi parentali precisazioni



Quanto segue approfondisce in parte le caratteristiche e le modalità di fruizione dei permessi per congedi parentali.

Il congedo parentale permette ad entrambi i genitori di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, entro i 12 anni di vita del bambino. Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta  entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
Le domande possono essere presentate previo attivazione di un proprio profilo sul portale INPS, o tramite patronato.
La legge prevede 10 mesi di congedo parentale che possono essere estesi sino ad 11 se il padre usufruisce di più di 3 mesi di congedo ( per un singolo massimale di 6 mesi per la madre e 7 per il padre). I suddetti periodi sono retribuiti sino ai 6 anni di vita del bambino, o se i genitori sono adottivi o affidatari nei primi 6 anni dall'ingresso in famiglia del bambino.
l'inps versa peri i congedi parentali usufruiti nei primi 6 mesi, indipendentemente da chi ne usufruisce padre o madre,solo il 30% della retribuzione. Il nostro contratto prevede in tal senso una tutela migliorativa: ciascun genitore dipendente, quindi entrambi se postali, ha diritto a 2 mesi all' 80% della retribuzione e 4 al 30%.
Con le nuove modifiche i congedi possono essere presi anche in maniera frazionata e non solo a giornate intere, sempre per un quota intera nel suo computo all'interno dello stesso mese.
Sostanzialmente si possono richiedere diverse frazioni di mezze giornate, ma la loro somma all'interno dello stesso mese dovrà produrre sempre e solo giornate intere di congedo: quindi si può richiedere 1 giorno di congedo da prendere un due diverse giornate, ma non 1,5 da prendere in tre.
In fase di richiesta si indicherà un lasso di tempo in cui si usufruirà di queste mezze giornate, da - a, in seguito tramite modulo cartaceo si indicherà all'azienda i giorni specifici e se i congedi verranno presi in entrata o uscita.
Per richiedere un giorno di congedo parentale bisogna produrre e presentare la domanda con 5 giorni di preavviso, per i congedi parentali ad ore con 2 giorni di preavviso. I periodi di congedo parentale non hanno l'obbligo di essere concordati con il datore di lavoro ma solo di essere comunicati con il minimo di preavviso indicato dalla tipologia.
Il periodo di congedo parentale, deve essere interrotto se comprende festivi o giorni non lavorativi con un giorno di effettiva presa di servizio, prima o dopo le suddette giornate, o verranno computati nel periodo di congedo anche queste: il congedo parentale ad ore vale come interruzione.
Di seguito un schema per fare più chiarezza.

Esempio a):
1)settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
2)settimana:  lunedì al venerdì = ferie o malattia
3) settimana:  lunedì                       = ripresa lavorativa
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiati come congedo parentale.

Esempio b):
1)settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
2)settimana: lunedì al venerdì = ferie o malattia
3)settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.

Esempio c):
1)settimana: lunedì al giovedì= congedo parentale
                     venerdì               = congedo parentale ad ore
2)settimana: lunedì al venerdì = ferie o malattia
3)settimana: lunedì al giovedì= congedo parentale
                     venerdì               = congedo parentale ad ore
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale, in quanto con il congedo parentale ad ore c'è stata la condizione di ripresa dell'attività lavorativa.

In base all'accordo del 17/09/19 che trovate qui il congedo ad ore puo essere usufruito nella misura pari a metà o un terzo della giornata lavorativa, sempre all'inizio o al termine della suddetta.
la tolleranza per la timbratura è pari a cinque minuti prima o dopo l'orario previsto per l'entrata/uscita dal servizio.
Per i part time su base giornaliera l'orario giornaliero viene calcolato sulla media giornaliera del mese precedente es:
mese da 28 giorni, tolti i giorni non lavorativi da 4 ore mese = 4
Per i part time su base settimanale, mensile, annua inclusi quelli con contestuale riduzione giornaliera: la prestazione si determina sull'orario medio giornaliero della settimana di fruizione, es:






Trasformazioni da Part-Time a Full-Time Mp Pcl in ambito Regionale.

Sino alle ore 16:00 del 4 ottobre i lavoratori inseriti nelle graduatorie, potranno accedere alla procedura e visualizzare le sedi disponibili nell'ambito della regione di appetenza, indicando in ordine di priorità gli Uffici di eventuale gradimento.










venerdì 20 settembre 2019

Mobilità volontaria per Specialisti Consulenti Finanziari


Avvio  alla mobilità volontaria per Specialisti Consulenti Finanziari

  • Mobilità Provinciale entro il 7 ottobre 2019;
  • Mobilità Regionale dal 10 al 17 ottobre 2019;
  • Infine di Mobilità Nazionale.




giovedì 19 settembre 2019

Firmato accordo per la misurazione della rappresentanza sindacale

Lavoro. Firmato all’Inps l’accordo per la misurazione della rappresentanza sindacale. Furlan: "Si valorizza il ruolo della contrattazione e del sindacato nei luoghi di lavoro" 


Roma, 19 settembre 2019 - Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno firmato la convenzione per misurare la reale rappresentatività dei sindacati e sconfiggere la piaga dei contratti pirata.  A sottoscrivere il documento che chiude oltre otto anni di discussioni e tentativi di accordo i leader sindacali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo alla presenza del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo e del presidente Inps, Pasquale Tridico. 
"Otto anni da quando abbiamo trovato questa intesa, finalmente oggi si rende operativa. Otto anni sono tanti, e gia' otto anni fa avvertivamo l'urgenza di avere regole trasparenti per la rappresentanza sindacale, il numero dei contratti pirata continuava a crescere in tutti i settori". Il commento della Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, intervenendo alla firma della convenzione. "Finalmente oggi un accordo importante che rilancia la contrattazione ed il ruolo libero ed autonomo delle associazioni sindacali nei luoghi di  lavoro e nel paese. Otto anni fa siamo riusciti a darci questo strumento che oggi diventa finalmente operativo - ha aggiunto Furlan -. Uno strumento che deve  ora rafforzare la contrattazione collettiva. Dobbiamo proseguire su questo percorso, va recuperato il tempo che abbiamo perso".

martedì 17 settembre 2019

Accordo fruizione Congedo Parentale ad ore

In base a quanto definito dal CCNL è stato siglato L'accordo che avrà validità in via sperimentale dal 01/10/19 al 31/04/20. 
Il congedo parentale ad ore potrà essere per una frazione di 1/3 o 1/2 della giornata lavorativa, all'inizio o al termine della suddetta.

Possono usufruire del congedo parentale su base oraria tutti i dipendenti di con contratto a Tempo Indeterminato, apprendistato,termine sia full-time che part-time.

Restano i termini di preavviso e di comunicazioni previsti dall'inps.






domenica 15 settembre 2019

Punto Poste Da Te - locker condominiale / aziendale di Poste Italiane



Punto Poste Da Te è il progetto di locker installati presso condomini ed aziende. Il locker consente di effettuare in autonomia h 24 7 giorni su 7 il ritiro dei pacchi, la restituzione degli acquisti online, la spedizione di pacchi prepagati e preaffrancati e il pagamento di bollettini postali. Per l’intera durata della fase sperimentale, il dispositivo è ceduto al condominio o all'azienda in comodato, ed il servizio è offerto a titolo gratuito per i contratti stipulati entro il 31/12/19. La durata prevista del comodato è di 24 mesi.


Di seguito un estratto della descrizione del servizio e il link sul sito di poste



Per ulteriori approfondimenti 


giovedì 12 settembre 2019

Ricerca personale apprendistato GIOVANI LAUREATI PER CONSULENZA IN AMBITO FINANZIARIO E COMMERCIALE







https://erecruiting.poste.it

Calendario incontri Azienda - OO.SS



Ferie solidali - verbale 11/09/19 - quali le modalità



In virtù di quanto definito nel CCNL è stato siglato un verbale ieri che definisce le modalità di fruizione e cessione delle ferie solidali, in via sperimentale sino al 31/12/20.

Per poterne usufruire bisognerà:
  • essere dipendenti a tempo indeterminato
  • aver terminato le proprie ferie
  • avere un minore in condizione di salute tale da necessitare di cure continue costanti, e presentare documentazione attestante la suddetta situazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medici pubblici
  • essere impiegato o residenti o domiciliati in un comune colpito da calamità naturale in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza
si potrà fare richiesta per un massimo di due volte l'anno, nei mesi di febbraio e giugno, ciascuna richiesta per un massimo di 15 giorni. 

Ulteriori specifiche nel pdf allegato cliccare su documentazione

 

mercoledì 19 giugno 2019

Verbale esame congiunto SDA 13/09/19







COMUNICAZIONE VERSAMENTO PREMIO DI RISULTATO NEL FONDO POSTE

Se vuoi comunicare il versamento a Fondoposte del Premio di Risultato

Qualora il lavoratore decida di trasformare tutto o parte del premio di produttività in contribuzione a una forma pensionistica complementare, i relativi importi non sono soggetti all'imposta sostitutiva al 10% e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, anche se eccedenti i plafond di deducibilità di 5.164,57 euro o di 7.746,86 euro applicabile ai neo-occupati dal 1° gennaio 2007.
I premi di produttività convertiti in contributi di previdenza complementare non concorrono a formare neanche la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione della imposizione sostitutiva con aliquote dal 15 al 9% di cui al comma 6 dell’art. 11 del d.lgs. 252/2005.
L’aderente è tenuto a comunicare al fondo pensione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento (o entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione, se antecedente) l’importo dei contributi sostitutivi del premio di produttività utilizzando il Modulo 14 bis.
Il modulo può essere inviato a Fondoposte tramite:
  • fax al numero: 06.83559622 oppure 
  • e-mail all’indirizzo: fondoposte@fondoposte.it oppure
  • PEC all'indirizzo fondoposte@pec.fondoposte.it


martedì 9 aprile 2019

Tesoreria, i dubbi dell’Antitrust




Riguardano la possibilità, per le Amministrazioni pubbliche presenti nei piccoli comuni, di affidare il servizio in via diretta a Poste italiane
I piccoli Comuni entro i cinquemila abitanti possono affidare in via diretta -derogando quindi al principio generale nel quale si prevede una gara- i servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane: lo prevede la legge 158 del 2017. La legge di bilancio 2019, al comma 908 dell’articolo 1, ha esteso la platea dei soggetti alle Amministrazioni pubbliche operanti negli stessi centri minuscoli.

Ma l’Autorità garante della concorrenza e del mercato -rivolgendosi a Parlamento e Consiglio dei ministri- ha espresso dei dubbi. Il disposto -ricorda l’Agcm- “preclude il confronto competitivo tra i soggetti interessati all’offerta di tali servizi, limitando il processo di contenimento dei prezzi tipico del gioco concorrenziale. Pertanto, quest’ultima forma di affidamento può essere ammessa solo in ipotesi eccezionali, giustificate dalla presenza di particolari esigenze oggettive; ipotesi che, in quanto eccezionali, non possono essere ulteriormente e arbitrariamente ampliate”, nel caso specifico estendendole dai piccoli Comuni alle altre Amministrazioni pubbliche presenti nei medesimi territori.

A ciò si aggiunge che la norma in esame individua espressamente Poste italiane quale unico, possibile beneficiario. La società “è tuttavia un operatore privato, attivo sul territorio italiano in concorrenza con altri soggetti privati (ad esempio, istituti di credito), parimenti autorizzati a svolgere il ruolo di tesoriere per le pubbliche amministrazioni”. Inoltre, quello di tesoreria non rientra neanche nell’ambito del servizio universale per il quale l’azienda è concessionaria.

Insomma, l’estensione “appare in contrasto con i principi di libera concorrenza, in quanto impedisce il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali, favorendo indebitamente un operatore privato rispetto ad altri operatori parimenti autorizzati a svolgere il servizio”.

lunedì 18 marzo 2019

accordo regione Lazio nuovi orari linee business

gli allegati cliccando sulla

Fondoposte - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata




La Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) consiste nell'erogazione frazionata – con periodicità trimestrale - del montante accumulato richiesto (potendo riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte) e sarà erogata dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del fondo pensione fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. 



Considerando la normativa che introduce la cosiddetta quota 100, la RITA potrebbe essere un utile strumento per quei colleghi che decidessero di usufruire dell'esodo incentivato pur non avendo i prerequisiti contributivi, 38 anni di qui 35 di contribuzione effettiva. potendo quindi decidere di compensare la mancanza con maggiore facilità.


LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata. 4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 e' riconosciuta altresi' ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. 4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria. 4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007. 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»; b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso. 169. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 188 a 191 sono abrogati; b) al comma 192, dopo le parole: « che accedono a RITA » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252». 170. Tenuto conto della particolare gravosita' del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi gia' sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione del presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2020.

Congedo parentale su base oraria- richiesta incontro

in base a quanto sottoscritto nel CCNL si richiede in incontro sul tema specifico.