venerdì 27 ottobre 2017

Postevita sentenza polizze “unit linked” nate per investire, non assicurare.


La sentenza di un giudice valuta diversamente, rispetto a quanto considerato da Poste vita, le polizze “unit linked”Nuova grana per Poste italiane, questa volta nel settore del risparmio. Il problema riguarda le polizze di tipo “unit linked”. Questa tipologia -spiegano ad esempio dal Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti- è “una polizza vita ad alto contenuto speculativo”. Il denaro, cioè il premio, che si consegna al gestore (banca, sim o compagnia d’assicurazione) viene destinato a fondi di investimento, i quali posseggono generalmente una parte più o meno elevata di azioni. Il rendimento è legato così a quanto frutta il fondo; non vi sono garanzie di ritorni minimi o di riavere indietro il versato.Tali strumenti non possono essere considerati polizze vita, anche secondo il Tribunale della Spezia, che incidentalmente ha valutato un caso in cui il beneficiario aveva chiesto la riscossione dopo la scadenza e Poste vita aveva respinto la domanda. Il giudice -annota Sandra Riccio sul “Corriere della sera”- ritiene che il documento, nel caso specifico denominato “Formula 7”, è solo un contratto “a carattere prevalentemente finanziario” (e solo in via residuale assicurativo), per cui non si applicano le norme del Codice civile in materia di prescrizione dei diritti dell’assicurato.


Un giudice contro Poste Vita: le index linked non sono polizze assicurative
La dibattuta natura previdenziale o finanziaria delle polizze “index linked” è stata il leitmotiv di svariate pronunce dei giudici di questi ultimi anni. L’attività interpretativa si è orientata ad individuare dei criteri di riconoscimento della natura propriamente assicurativa del contratto, ossia il collegamento con un evento relativo alla vita dell’assicurato, un rischio collegato a circostanze relative alla persona dell’assicurato, la conservazione del capitale. Nelle polizze linked, invece, ad influenzare l’andamento del prodotto sono le tendenze del mercato e la capacità di chi gestisce il fondo, tutte circostanze estranee alla sfera dell’assicurato. Alle medesime conclusioni è giunta una recente sentenza del Tribunale della Spezia che ha confermato che le polizze index linked non possono essere considerate semplici polizze di assicurazioni sulla vita. E’ il caso di una signora spezzina che, nel 2010, chiede il riscatto del capitale investito in due polizze “Posta futura” e “Formula 7” rispettivamente sottoscritte nel 2000 e nel 2003. Richieste di riscatto che si vede rifiutate da Poste Vita perché prescritte secondo quanto stabilito dall’art. 2592 codice che prevede una prescrizione di due anni dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione. La difesa vira sulla natura finanziaria di queste polizze e fa centro.  Se le polizze hanno natura finanziaria non si applicano le norme di diritto civile e quindi le richieste di riscatto non sono prescritte. Il Tribunale della Spezia, conferma la natura assicurativa solo per la polizza  Posta Futura”  che garantisce al restituzione del capitale  nonché della rivalutazione minima. Il prodotto Formula 7, invece, appare “un prodotto di natura finanziaria  in quanto le somme dovute da Poste vita vengono direttamente collegate all’andamento degli attivi  finanziari di un titolo strutturato, emesso da mediobanca e costituto da uno strumento obbligazionario e da uno strumento finanziario”. Questa non è una polizza vita – conclude il Tribunale della Spezia- . Pertanto vanno restituiti  alla ricorrente- investitrice  tutti gli importi e gli interessi dovuti per legge dal prodotto Formula 7.


Per chi volesse approfondire l'argomento e farsi una propria opinione allego la sentenza del tribunale citata e il link polizze poste vita




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