giovedì 7 ottobre 2021

Rinnovata tutela lavoratori fragili ed equiparazione quarantena a malattia


In sede di conversione del Decreto Green Pass (D.L. 6 agosto 2021, n. 111), sono state prorogate alcune tutele in favore dei lavoratori fragili.

In particolare, la legge di conversione ha introdotto l'art. 2 ter che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le previsioni secondo le quali:


- i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020);


- Lavoratori fragili  fino al 31.12.2021 se la mansione non può essere resa in modalità agile, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26 comma 2 dl 18/2020)


Per i prerequisiti si rimanda alle indicazioni del messaggio 171 dell’INPS (allegato), in merito alla proroga attivata ad inizio anno, che individua come destinatari: i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. 




- il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 2, Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020).

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