domenica 14 marzo 2021

Congedo parentale "ordinario"



Il congedo parentale permette ad entrambi i genitori di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, entro i 12 anni di vita del bambino. Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta  entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.

Non ha i limiti o le incompatibilità del congedo "covid", ad esempio può essere richiesto anche se l'altro genitore è in lavoro agile.

In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
Le domande possono essere presentate previo attivazione di un proprio profilo sul portale INPS, o tramite patronato.
La legge prevede 10 mesi di congedo parentale che possono essere estesi sino ad 11 se il padre usufruisce di più di 3 mesi di congedo ( per un singolo massimale di 6 mesi per la madre e 7 per il padre). I suddetti periodi sono retribuiti sino ai 6 anni di vita del bambino, o se i genitori sono adottivi o affidatari nei primi 6 anni dall'ingresso in famiglia del bambino.
l'inps versa per i congedi parentali usufruiti nei primi 6 mesi, indipendentemente da chi ne usufruisce padre o madre solo il 30% della retribuzione. Il nostro contratto prevede in tal senso una tutela migliorativa: ciascun genitore dipendente, quindi entrambi se postali, ha diritto a 2 mesi all' 80% della retribuzione e 4 al 30% entro il terzo anno di vita del bambino.
Per i periodi dal terzo anno di età ed entro il sesto anno di vita del bambino, viene corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il congedo non ecceda il limite di 6 mesi complessivi tra i genitori. 
Con le nuove modifiche i congedi possono essere presi anche in maniera frazionata a mezza giornata e non solo a giornate intere, sempre per un quota intera nel suo computo all'interno dello stesso mese.
Sostanzialmente si possono richiedere diverse frazioni di mezze giornate, ma la loro somma all'interno dello stesso mese dovrà produrre sempre e solo giornate intere di congedo: quindi si può richiedere 1 giorno di congedo da prendere un due diverse giornate, ma non 1,5 da prendere in tre.
In fase di richiesta si indicherà un lasso di tempo in cui si usufruirà di queste mezze giornate, da - a, in seguito tramite modulo cartaceo si indicherà all'azienda i giorni specifici e se i congedi verranno presi in entrata o uscita.
Per richiedere un giorno di congedo parentale bisogna produrre e presentare la domanda con 5 giorni di preavviso, per i congedi parentali ad ore con 2 giorni di preavviso. I periodi di congedo parentale non hanno l'obbligo di essere concordati con il datore di lavoro ma solo di essere comunicati con il minimo di preavviso indicato dalla tipologia.
Il periodo di congedo parentale, deve essere interrotto se comprende giorni non lavorativi con un giorno di effettiva presa di servizio, prima o dopo le suddette giornate, o verranno computati nel periodo di congedo anche queste: il congedo parentale ad ore vale come interruzione.
Di seguito un schema per fare più chiarezza.

Esempio a):
  • prima settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
  • seconda settimana:  lunedì al venerdì = ferie o malattia
  • terza settimana:  lunedì                       = ripresa lavorativa
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiati come congedo parentale.


Esempio b):
  • prima settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
  • seconda settimana: lunedì al venerdì = ferie o malattia
  • terza settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.


Esempio c):
  • prima settimana: lunedì al giovedì= congedo parentale
                     venerdì               = congedo parentale ad ore
  • seconda settimana: lunedì al venerdì = ferie o malattia
  • terza settimana: lunedì al venerdì= congedo parentale
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale, in quanto con il congedo parentale ad ore c'è stata la condizione di ripresa dell'attività lavorativa.


Per i part time su base giornaliera l'orario giornaliero viene calcolato sulla media giornaliera del mese precedente.
Per i part time su base settimanale, mensile, annua inclusi quelli con contestuale riduzione giornaliera: la prestazione si determina sull'orario medio giornaliero della settimana di fruizione.

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