mercoledì 7 agosto 2013

CONGEDO PARENTALE SOGGETTI CON HANDICAP: POSSIBILE ESTENSIONE ANCHE A PARENTI DI 3^ GRADO


LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle  disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della  maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo  2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti  legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in  caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti  degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei  a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. 

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale  dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118,  quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo  regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nella  parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad  altro parente o affine convivente di persona con handicap in  situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del  congedo straordinario», con ricorso indicato in epigrafe. 

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