sabato 1 giugno 2013

Ferie e flessibilità operativa

Dal 15 Giugno al 15 settembre inizia il periodo delle ferie estive. Ricordiamo quindi le regole in riferimento all'abbinamento.

La flessibilità operativa è uno strumento atto a sopperire improvvise carenze di organico, dovute a cause non preventivabili o improvvise.

Tra queste:
  • Malattie.
  • Infortuni.
  • assenze improvvise (ferie, permessi, congedi).

Si ricorda che la flessibilità operativa può essere comandata secondo i seguenti limiti:
  • 12 ore di abbinamento mensile per malattie o infortuni della durata inferiore ai 20 giorni.
  • I primi 3 giorni delle lunghe assenze ( oltre i 20 giorni ), senza dover raggiungere il computo delle 12 ore mensili.
  • Il cumulo annuo di abbinamento obbligatorio è di 120 ore.
Si precisa inoltre che le 12 ore o i 3 giorni vanno considerati per singolo evento: una malattia che inizialmente termina dopo 19 giorni, e viene poi prolungata oltre i 20 non acquisisce caratteristica di nuovo evento.
Le ferie preventivamente concordate e in particolare quelle riconosciute dall'art 36 comma 8 non sono sottoposte ad obbligo di abbinamento.Visto il permanere di dubbi sull'argomento ferie alcune precisazioni:

  • l'azienda non può arbitrariamente imporre le ferie al dipendente. 
  • le ferie possono essere richieste con largo anticipo in caso di particolari esigenze ( organizzazione di un viaggio). 
  • Non si può obbligare il dipendete ad usufruire delle ferie per singoli giorni (i venerdì), in quanto così  vengono snaturate del loro fine di reintegro psicofisico. Per il su detto motivo non è possibile programmare le ferie per tutto l'anno (art 36 comma 6). 
  • Vanno richieste per iscritto, il direttore deve firmare la copia del portalettere per presa visione. In caso di rifiuto del direttori o caposquadra nel siglare la copia, uno strumento sostitutivo per attestare la data e l'avvenuta richiesta può essere la mail o il fax. Il rifiuto delle ferie per qualsivoglia motivo va dato per iscritto. 

Per correttezza alcune precisazioni: fermo restando quanto detto, il dipendente ha il dovere e la responsabilità, compatibilmente con le proprie esigenze di usufruire delle ferie entro l'anno di spettanza. Ciò perché con l'inizio del nuovo anno, tutti i giorni non usufruiti, diventano un passivo economico, che va a pesare sul bilancio. Quel bilancio negativo che definisce i premi, l'occupazione e la qualità del lavoro. E' quindi interesse comune contribuire nei limiti dei propri ruoli nel salvaguardare il nostro impiego e la vivibilità del luogo di lavoro. Consiglio a tutti di leggere il CCNL almeno per quel che concerne il trattamento ferie e malattie, essendo argomenti con cui prima o poi dobbiamo misurarci.




Allego gli articoli citati:


art 36 comma 6:   II periodo di ferie è finalizzato a reintegrare le energie psico fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti. La programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno.

art 36 comma 7:   In caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo di ferie già autorizzato, comunicata dalla Società al lavoratore con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto all'inizio del periodo stesso, la Società medesima è tenuta al rimborso delle spese già sostenute dall'interessato non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di eventuali soggiorni al di fuori della propria località di residenza, ivi comprese le relative spese di viaggio

art 36 comma 8: La Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno ‑ 15 settembre. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del dipendente, un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile. 

art 36 comma 12:  In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo (GIUGNO). In caso di motivate esigenze di carattere personale, e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

art 36 comma 13: Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero o day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno sei giorni, che abbia determinato un pregiudizio al recupero psico fisico. In tal caso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società. 


art 36 comma 15:  La Società può richiamare il dipendente prima del termine del periodo di ferie per  imprevedibili esigenze organizzative, ferma restando, di norma, la possibilità del dipendente di completare il predetto periodo. Al dipendente spettano, in tal caso, l’indennità di trasferta di cui all’art. 40 per il tempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di idonea documentazione, delle spese di viaggio nonché di quelle ulteriori inutilmente sostenute e non recuperabili, in conseguenza del predetto richiamo.


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