l’Istituto
ha
rilasciato
un’ulteriore
implementazione
dell’
“ISEE Precompilato”,
con l’obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione,
con cui
viene superata la necessità per il dichiarante o l’intermediario
delegato di inserire gli elementi di riscontro reddituali e
patrimoniali (cfr. il paragrafo 2.3 del messaggio n. 96/2020), che
vengono sottoposti al controllo preliminare dell’Agenzia delle
Entrate.
E’ possibile autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo, diversi dal dichiarante, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE con la propria identità digitale, ossia SPID almeno di 2° livello, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), per ottenere la precompilazione dei loro dati. Il dichiarante dovrà compilare i modelli base della DSU e sottoscrivere i dati autodichiarati. Ogni componente maggiorenne del nucleo diverso dal dichiarante dovrà poi accedere alla funzionalità “Autorizza” disponibile nel portale dell’ISEE precompilato, autorizzando la precompilazione dei propri dati. Una volta prestata tale autorizzazione saranno precompilati nella DSU sia i dati reddituali sia quelli patrimoniali. Resta fermo che il dichiarante dovrà indicare gli ulteriori dati del “Foglio componente” che continuano a essere autodichiarati. Una volta espletate tutte le predette attività, l’ISEE verrà calcolato e reso disponibile al dichiarante.
La descritta nuova modalità semplifica il processo di rilascio dell’ISEE, in quanto il caricamento automatico dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate esclude l’ipotesi di esito negativo del controllo preliminare.
Per la DSU precompilata, è disponibile una nuova funzionalità di inserimento automatico dei dati anagrafici e di residenza dei componenti del nucleo familiare che convivono con il dichiarante alla data di presentazione della DSU.
Resta comunque possibile modificare la composizione del nucleo familiare inserito in via automatica, escludendo dallo stesso nucleo taluni soggetti conviventi o aggiungendone altri non conviventi. Infatti il nucleo familiare può non coincidere con quello anagrafico. ad esempio, fa parte del nucleo familiare anche il coniuge che non risulta nel suo stato di famiglia. Altra eccezione alla regola generale è prevista in caso di figlio maggiorenne di età inferiore ai 26 anni, a carico IRPEF dei genitori, non coniugato e/o senza figli, che viene attratto nel nucleo dei medesimi genitori ancorché non convivente con gli stessi.
Per ulteriori approfondimenti sulla nuova funzionalità di autocompilazione del nucleo, si rinvia ai tutorial disponibili nel Portale dell'ISEE precompilato presente sul isto INPS
Link comunicazione inps
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