Il decreto Trasparenza recepisce la direttiva UE n. 1152 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022: introduce nuovi obblighi di informazione da parte del datore di lavoro e nuovi diritti per i lavoratori.
Per le assunzioni a partire dal 13 agosto 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in modo chiaro e trasparente tutte le informazioni relative alla prestazione.
Nel caso dei rapporti già attivi a questa data, questo dovrà adempiere all’obbligo entro 60 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore.
In questo caso non ci sarà bisogno di aspettare il 13 agosto in quanto, per chi ha un contratto già attivo, il Decreto Trasparenza è entrato in vigore dal primo del mese.
In caso di violazione sono previste sanzioni da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il decreto si
applica ai seguenti rapporti
di lavoro:
subordinato a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
somministrato;
intermittente;
di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
di collaborazione coordinata e continuativa;
di prestazione occasionale.
Gli elementi essenziali da comunicare in formato cartaceo oppure elettronico e da rendere accessibili al lavoratore (l datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro) sono:.
l’identità delle parti;
il luogo di lavoro;
la sede o il domicilio del datore di lavoro;
l’inquadramento, il livello, la qualifica del lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
la data di inizio ed eventualmente di fine;
la tipologia del rapporto;
l’identità delle imprese utilizzatrici, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro;
le condizioni del periodo di prova dove previsto;
il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
la durata del congedo per ferie, e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore, o quantomeno le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro;
gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.
Nel caso in cui questi documenti non contengano tutte le informazioni richieste, il datore di lavoro deve necessariamente fornirle al lavoratore entro i 7 giorni successivi all’inizio della prestazione, o nel caso di specifiche informazioni entro un mese.
Nei casi in cui sia previsto un periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi (per noi ad oggi è 3 mesi per i neoassunti ptl ove previsto) e nel rapporto a tempo determinato è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere, In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. .
l datore di lavoro, inoltre, non può vietare al lavoratore di svolgere attività parallele al di fuori dell’orario stabilito, né tantomeno penalizzare o concedergli un trattamento sfavorevole, purché non vada contro l’articolo 2105 del codice civile sulla fedeltà e non concorrenza.
Si precisa che Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha indirizzato la richiesta al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, per chiedere la revisione immediata del decreto Trasparenza, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino all’assenza di rinvio ai contenuti dei CCNL nei contratti di assunzione.
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022
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