Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2016 il Decreto ministeriale che integra e modifica la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps (decreto 15 luglio 1986).
Come noto, le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dall’Inps d’ufficio o su richiesta degli altri istituti previdenziali o dei datori di lavoro. La richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno dell’assenza del lavoratore, anche con comunicazione telefonica, alla sede dell’Inps territorialmente competente in base il luogo dove il lavoratore ammalato dichiara di trovarsi. La richiesta è comunicata immediatamente al medico, che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi. L’orario di reperibilità del lavoratore entro cui devono essere effettuate le visite mediche è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi. In caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore dall’indirizzo indicato, in linea di principio è stabilita la decadenza dal diritto al trattamento economico, diversamente articolato a seconda dell’ipotesi ricorrente.
Orbene, a decorrere dal 22 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, è sancita l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità laddove l’assenza sia eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Le gravi patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Con riferimento allo stato di invalidità, invece, esso deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.