Il cosiddetto Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini relative a sessioni di psicoterapia.
L’Istituto, con la circolare INPS 19 luglio 2022, n. 83 ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda per il cosiddetto “bonus psicologo”. La misura è finalizzata a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ed è stata introdotta dal decreto-legge, n. 228/2021, convertito dalla legge 15/2022.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del soggetto residente in Italia, il quale disponga di un valore ISEE in corso di validità che non sia superiore a 50.000 euro.
a) in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
b) in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
c) in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Con il messaggio 21 luglio 2022, n. 2905 (clicca sul messaggio per leggerlo) l’Istituto comunica che le domande per la fruizione del beneficio potranno essere inoltrate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022.
L’atto illustra, in particolare, le modalità e i percorsi da seguire accedendo al servizio tramite il seguente link: Contributo sessioni psicoterapia.
Vai al Comunicato stampa (pdf 135 KB)
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