Con l’art 09 del DL 23 luglio 2021, n. 105, si modifica nuovamente l’art 26, del DL 17 marzo 2020. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto.
Resta invariato il comma 2. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in smartworking, il periodo di assenza dal servizio attivato a decorrere dal 17 marzo sino al 30 giugno 2021 è equiparato al ricovero ospedaliero ed i periodi di assenza non sono computabili ai fini del comporto. Per i prerequisiti si rimanda come per l’estensione inizio anno e di marzo all’allegato A punto 3 della circolare N13 del 4 settembre 2020 al messaggio 171 dell’INPS (allegato), che individua come destinatari: i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Nessun commento:
Posta un commento