LEGGE DI STABILITA’ 2015 – Articolo 1 commi da 26 a 34 – TFR in busta paga
In via sperimentale viene prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di chiedere e ottenere dal datore di lavoro in busta paga dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 l’accredito del TFR maturando alle seguenti condizioni:
- Deve trattarsi di lavoratore del settore privato assunto da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, oppure, per i lavoratori assunti dopo il 1/1/2015, nei termini stabiliti da uno specifico decreto che dovrà essere emanato;
- Sono esclusi da questa facoltà i lavoratori del settore pubblico, i lavoratori agricoli e i collaboratori domestici;
- La quota di TFR maturando è quella di cui all’art. 2120 c.c. cioè il 13,5% della retribuzione dovuta nell’anno al netto del contributo dello 0,50% dovuto dal datore al fondo di accantonamento previdenziale (c.d. FAP di cui all’art. 3 ultimo comma legge 297/1982);
- Anche i lavoratori che hanno destinato il TFR al fondo pensione possono chiedere la liquidazione in busta paga della quota maturanda;
- La quota di TFR liquidata in busta paga verrà assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile a fini previdenziali;
- La scelta di avere il TFR in busta paga è irrevocabile fino al 30 giugno 2018;
- Il TFR in busta paga non si può ottenere se il datore di lavoro è sottoposto a procedura concorsuale o l’azienda è dichiarata in crisi ai sensi dell’art. 4 legge 297/1982.
Solo ai fini della verifica del reddito complessivo per il diritto al bonus degli 80 euro non si considerano le somme erogate come TFR in busta paga.
I datori di lavoro hanno due possibilità per l’attribuzione del TFR in busta paga:
- optare per uno schema di accesso accredito tramite il sistema bancario, tale finanziamento è assistito da privilegio speciale (art. 46 d.lgs. 385/1993);
- oppure erogare direttamente il TFR.
Noi diamo un giudizio critico sul provvedimento, le critiche si concentrano sulla constatazione che da anni è stata compiuta la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare per costruirsi un futuro previdenziale più solido, prevedendo anche agevolazioni fiscali; con il provvedimento adottato la quota di TFR erogata in busta paga verrà tassata con l’imposizione ordinaria e non con tassazione separata come avviene ora ovvero, per il TFR destinato al fondo pensione, con le diverse aliquote agevolate sulla prestazione finale.
Pertanto riteniamo comunque più conveniente lasciare il TFR nel fondo di previdenza complementare.
Distinti saluti
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