Servizio postale universale, uffici postali, soppressione, Comune, altro presidio
Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 10.12.2014 n° 6051
Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 10.12.2014 n° 6051
La disciplina nazionale di cui al D. Lgs. n. 261 del 1999 (come, da ultimo, modificato dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58) prescrive che la fornitura del servizio postale sia assicurata su tutto il territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, in via continuativa per tutta la durata dell’anno e che l’Autorità di regolamentazione del settore postale (ossia, l’AGCOM) sia competente ad adottare i provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuale dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio.
Pertanto l'atto di riorganizzazione aziendale con la quale il direttore di filiale di Poste Italiane s.p.a. abbia disposto la chiusura al pubblico di un ufficio postale, in ragione dell’impossibilità di garantirne l’equilibrio economico, appare frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra dato economico ed esigenze degli utenti, in quanto idoneo a garantire la persistente disponibilità del servizio universale postale alla popolazione tramite altro ufficio postale sito al centro del Comune, entro i limiti perimetrali stabiliti dalla normativa regolamentare recepita nel Contratto di programma intercorso tra Poste Italiane s.p.a., in qualità di concessionaria del servizio postale universale, ed il Ministero dello sviluppo economico, in conformità alla disciplina comunitaria e legislativa del settore.
(*) Riferimenti normativi: art. 3, co. 1 e 5, lett. c), D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261; art. 2, D.M. Sviluppo economico 7 ottobre 2008; D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.
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