L’INPS ha pubblicato le istruzioni per fare domanda dei bonus riservati
alle lavoratrici madri - voucher baby sitter e contributo per l’asilo –
introdotti dalla Riforma del Lavoro (legge 92/2012, all’articolo 4, comma 24,
lettera b) e volti a sostenere occupazione femminile e genitorialità attraverso
misure di conciliazione lavoro-famiglia.
Per il triennio 2013-2015, la norma prevede che la lavoratrice, al termine
del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, abbia diritto
ad un contributo per i servizi di baby sitting o per asili d’infanzia pubblici
o privati accreditati.
Il decreto ministeriale 22 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio
2013), ha previsto criteri di accesso e modalità del contributo (20 milioni di
euro annui):
Lavoratrici madri
Possono accedere le madri (anche adottive o affidatarie) lavoratrici
dipendenti o iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati
in famiglia o in Italia) o con data presunta del parto entro i quattro mesi
successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Le iscritte alla gestione separata INPS (quindi, anche le libere
professioniste), non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale
obbligatoria, o pensionate (cioè tenute al versamento della contribuzione in
misura piena).
La lavoratrice può accedere al beneficio anche per più figli (una domanda
per ciascuno) e come gestante (per gravidanza gemellare, una domanda per ogni
nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già usufruito in parte
del congedo parentale.
Escluse:
·
lavoratrici esentate totalmente dal
pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati
convenzionati.
·
lavoratrici che usufruiscono dei
benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari
opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del dl 223/2006, convertito dalla
legge 248/2006.
Contributo
E’ pari a 300 euro mensili. Per le dipendenti, è utilizzabile per un
massimo di sei mesi, per le autonome per tre mesi. Va utilizzato negli undici
mesi successivi al congedo obbligatorio. I mesi non devono essere
necessariamente continuativi.
Il contributo è un’alternativa al congedo parentale (al quale quindi si
rinuncia). La fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate
di congedo parentale. Ilmese non è frazionabile, mentre nel congedo parentale
lo è.
Esempio: se quindi la lavoratrice usufruisce di quattro mesi e un giorno di
congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole
29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio,
una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione
mensile così come sopra definita.
Le lavoratrici part-time possono fruire del contributo in misura
proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.
Erogazione
Il contributo asilo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per
l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene attraverso pagamento diretto
alla struttura prescelta. Quest’ultima deve presentare la documentazione
attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo
di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice
rinuncia.
Il voucher baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro
(art.72 del Dlgs 276/2003): quindi l’Inps erogherà 300 euro in voucher per ogni
mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
I voucher
Sono cartacei, vanno ritirati presso la sede INPS territorialmente
competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo
dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla
residenza. Possono essere ritirati in un’unica soluzione, solo in parte, o con
cadenza mensile.
Prima dell’inizio del servizio di baby sitting, la madre deve effettuare la
comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando il proprio codice
fiscale, quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e
le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i
seguenti canali:
·
Contact center Inps/Inail, al
numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure allo 06164164, da cellulare
con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
·
Numero di fax gratuito INAIL
800657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL.
·
Il sito web Inail, Sezione Punto
cliente.
·
La sede INPS.
Vanno poi comunicate tutte le eventuali variazioni.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice consegna i
voucher allababy sitter debitamente compilati e firmati. La baby sitter
riscuote il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, convalidati con la propria
firma, presentandoli presso qualsiasiufficio postale ed esibendo un valido
documento di riconoscimento, entro 24 mesidalla data di emissione del voucher.
Contributo asilo
La madre sceglie la struttura fra quelle presenti in un elenco formato
annualmente dall’INPS, e pubblicato sul sito. Le strutture chiedono di accedere
presentando domanda online (ci vuole il PIN). L’INPS accoglie le richieste in
base a graduatoria, definita tenendo conto dell’ISEE e della data di presentazione
della domanda.
L’INPScomunicherà sul sito il bando che stabilirà tempi e modalità di
presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, procedure e
adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.
Domanda
La domanda di presenta esclusivamente per via telematica, sul sito Inps,
nella sezione “Al servizio del
cittadino“, seguendo il seguente percorso:
·
Autenticazione con PIN,
·
Invio domande di prestazioni a
sostegno del reddito,
·
Invio delle domande per
l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
La domanda specifica:
·
Il contributo cui la madre intende
accedere. In caso di scelta del contributo per l’asilo, deve indicare la
struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale è stato
iscritto il figlio.
·
Il periodo di fruizione del
beneficio, specificando il numero di mesi.
·
La rinuncia al corrispondente
numero di mesi di congedo parentale.
·
Dichiarazione di aver presentato la
dichiarazione ISEE.
·
Dopo la pubblicazione delle
graduatorie, che avverrà 15 giorni dalla scadenza del bando, la lavoratrice può
rinunciare al beneficio sempre comunicandolo per via telematica.
Se rinuncia dopo aver già ritirato i voucher, quelli non ancora fruiti
potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati,
che provvederà al loro annullamento.
Siccome il contributo, come detto, è divisibile solo per frazioni mensili,
in caso dirinuncia la lavoratrice deve restituire voucher in misura pari a 300
euro o a multipli di 300 euro: significa che, se per esempio la madre ha
ottenuto 600 euro di voucher (due mesi), e li ha utilizzati solo per 310 euro,
non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in
quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca
nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.
La restituzione dei voucher è necessaria, altrimenti non è valida la
rinuncia al beneficio (che quindi non si trasforma in ulteriori mesi di congedo
parentale). E’ l’INPS che comunica al datore di lavoro la riduzione del periodo
di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio e, in seguito,
le eventuali rinunce.
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