L’Istituto, con la circolare INPS 22 dicembre 2022, n. 135, comunica la conclusione di tutte le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023 e indica nel dettaglio tutte le operazioni effettuate.
Dal 1° gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2022 è determinata in misura pari al 7,3%.
Il disegno di legge di bilancio 2023 prevede interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, pertanto, la rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nel 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore a questo limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile dopo l’approvazione della legge di bilancio 2023.
La circolare descrive gli indici definitivi dei trattamenti minimi di pensioni per i lavoratori dipendenti e gli assegni vitalizi per il 2022, riporta l’indice di rivalutazione provvisorio per il 2023 e la modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023, ricordando che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Sono fornite, inoltre, le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2023. Per il 2023, l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Questo limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.
I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e anche le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile. Il pagamento del mese di gennaio 2023 sarà disposto il 3 gennaio.
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali, il certificato di pensione per il 2023 sarà pubblicato tra i servizi online disponibili sul sito istituzionale.