L’art 20 del DL 9 agosto 2022, n. 115 (decreto aiuti bis) ha incrementato l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022 di 1,2 punti percentuali, che si vanno ad aggiungere allo 0,8 già previsto, per un totale di 2 punti percentuali.
L’esonero in esame è valevole per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Resta il limite della retribuzione imponibile di 2.692 euro, parametrata su base mensile per tredici mensilità.
Nelle tempistiche tecniche di applicazione, l’azienda come già avvenuto per l’esonero dello 08% provvederà a sanare le decontribuzioni dei periodi pregressi.
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