venerdì 24 aprile 2020

Premio 100 € – Ulteriori Chiarimenti - Art63 DL 17/03/2020, n. 18



L’articolo 63 del Decreto riconosce un premio di 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito, ai lavoratori dipendenti che hanno hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 40.000 euro.
Non concorrono al reddito suddetto quelli assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva, ma solo quelli a tassazione progressiva.
In coerenza con i chiarimenti già forniti nella circolare Agenzia delle Entrate  n. 28/E del 15 giugno 2016, il premio di 100 euro va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Il premio é riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. 
Restano esclusi i giorni in cui il lavoratore ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro, smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede o nei casi indicati.
Ai fini dell’erogazione del premio per i lavoratori assunti nel corso del 2020 ovvero qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.
il comma 2 dell’articolo 63 del Decreto dispone che il premio possa essere versato a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e  comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di  conguaglio  di fine anno. 

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