mercoledì 10 aprile 2013

La Corte Suprema di Cassazione si esprime sull'art 41 punto 2 del CCNL: licenziamento per malattia


La Corte Suprema di Cassazione si esprime sull'art 41 punto 2 dell'attuale CCNL: calcolo del periodo di malattia per cessazione diritto alla conservazione del posto d lavoro.
la Corte di merito ha interpretato, il termine “raggiungere” utilizzato nell’articolo (“Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore ... raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l’arco massimo di 48 mesi  lavorativi …”) nel senso che il periodo di massimo di comporto previsto deve essere “superato”  e non soltanto “raggiunto”.
Sulla scorta di tale premessa il recesso può essere intimato solo se il giorno successivo a quello di raggiungimento dei periodo massimo di comporto,  il lavoratore fosse  in malattia, mentre un evento come l’aspettativa non è atto a realizzare questa eventualità.
Si ricorda infine che nei lavori per l'ultimo rinnovo di contratto, l'SLP ha fortemente richiesto che l'azienda notificasse per iscritto al lavoratore, l'approssimarsi del computo del suddetto periodo.


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