La Corte Suprema di Cassazione si esprime sull'art 41 punto 2 dell'attuale CCNL: calcolo del periodo di malattia per cessazione diritto alla conservazione
del posto d lavoro.
la Corte di merito ha interpretato, il termine “raggiungere”
utilizzato nell’articolo (“Il diritto alla conservazione del
posto cessa quando il lavoratore ... raggiunga il limite di 24 mesi di assenza
entro l’arco massimo di 48 mesi lavorativi
…”) nel senso che il periodo di massimo di comporto previsto deve essere
“superato” e non soltanto “raggiunto”.
Sulla scorta di tale premessa il recesso può essere intimato
solo se il giorno successivo a quello di raggiungimento dei periodo massimo di
comporto, il lavoratore fosse in malattia, mentre un evento come l’aspettativa
non è atto a realizzare questa eventualità.
Si ricorda infine che nei lavori per l'ultimo rinnovo di contratto, l'SLP ha fortemente richiesto che l'azienda notificasse per iscritto al lavoratore, l'approssimarsi del computo del suddetto periodo.
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