giovedì 11 aprile 2013

Congedo obbligatorio e facoltativo per il neo padre



La legge di riforma del mercato del Lavoro (n. 92 del 2012) istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo di due giorni, che deve avvenire entro e non oltre il quinto  mese di vita del figlio. Tale termine resta anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio. La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e  affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 analogamente a quanto disposto per  il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.
Il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio e viene riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
Il congedo facoltativo del padre, fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre, presuppone che la lavoratrice rinunci ad altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.


Trattamento economico, normativo

In entrambi i casi si ha diritto ad un'indennità giornaliera a  carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione e al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni  previste in materia di congedo di paternità dal D.lgs. n. 151 del 2001.
Per poter usufruire dei giorni di congedo si deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro con almeno quindici giorni d' anticipo le date in cui intende fruirne e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data  presunta del parto.
Per il congedo facoltativo si allega ai datori di lavoro di entrambi, una richiesta e una dichiarazione della madre di non  fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre.

Si richiama l’attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore

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