martedì 9 agosto 2022

Novità paternità e congedo parentale

 


DL 30 giugno 2022, n. 105: novità in materia paternità e congedo parentale dal 13 agosto 2022.

Congedo paternità 

Il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario) si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili e fruibili anche in via non continuativa), dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

I giorni di congedo sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il padre deve comunicare in forma scritta o tramite sistema informatico aziendale, i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.


Congedo parentale

Fino al 12° anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) a ciascun genitore lavoratore:

3 mesi al 30% della retribuzione 

Ulteriori 3 mesi  al 30%  della retribuzione complessivi ed in alternativa tra i genitori per un periodo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

Restano immutati i limiti massimi tra congedo retribuito e non:

- per la madre 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio;

- per il padre 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio

- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Si precisa che per genitore solo, deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale oltre ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 % della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il nostro CCNL prevede in termini migliorativi per il dipendente, rispetto ai punti precedenti, nei primi 2 mesi di congedo entro i 6 anni via del bambino un’indennità del’80%, negli ulteriori 4 mesi di congedo fruiti entro il 3 anno di vita del bambino un’indennità pari al 30% della retribuzione, al di la del cumulo di mesi fruito da entrambi i genitori.

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi modificati dalla nuova normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.







messaggio 4 agosto 2022, n. 3066,







domenica 7 agosto 2022

Prime indicazioni in materia di permessi art 33 l. n. 104/1992 e congedo straordinario

 

1. Permessi  art. 33 della legge n. 104/1992

Il D.lgs n. 105/2022 ha eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto a partire Dal 13 agosto 2022, potrá quindi  essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.


2. Congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

Sempre il D.lgs n. 105/2022, apporta le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

- introduce il “convivente di fatto di cui all’art.1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;

Il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Di fatto, dal 13 agosto 2022 per i soggetti individuati secondo il seguente ordine progressivo ,è possibile usufruire del congedo in esame per persona disabile in situazione di gravità.

Solo in  caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti indicati in ciascun punto si passa  a quello successivo in ordine di priorità :

    1.    il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto;

    2.    il padre o la madre, anche adottivi o affidatari,

    3.    uno dei figli conviventi,

    4.    uno dei fratelli o sorelle conviventi,

    5.    un parente o affine entro il terzo grado convivente.

Si ribadisce che, ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

 

3. Domanda

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore 13 agosto 2022, è comunque possibile richiedere i permessi e il congedo di cui al presente messaggio, come modificati dalla novella normativa, presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato).

Si fa presente tuttavia che, nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la convivenza di fatto con il disabile da assistere

Si evidenzia altresì che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

Link modulo  MV68 autocertificazioni 


Messaggio n. 3096 INPS











giovedì 4 agosto 2022

Decreto Trasparenza: cosa prevede

 




Il decreto Trasparenza recepisce la direttiva UE n. 1152 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022: introduce nuovi obblighi di informazione da parte del datore di lavoro e nuovi diritti per i lavoratori.

Per le assunzioni a partire dal 13 agosto 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in modo chiaro e trasparente tutte le informazioni relative alla prestazione.

Nel caso dei rapporti già attivi a questa data, questo dovrà adempiere all’obbligo entro 60 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore.

In questo caso non ci sarà bisogno di aspettare il 13 agosto in quanto, per chi ha un contratto già attivo, il Decreto Trasparenza è entrato in vigore dal primo del mese.

In caso di violazione sono previste sanzioni da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.


Il decreto si applica ai seguenti rapporti di lavoro:

  • subordinato a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;

  • somministrato;

  • intermittente;

  • di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;

  • di collaborazione coordinata e continuativa;

  • di prestazione occasionale.

Gli elementi essenziali da comunicare in formato cartaceo oppure elettronico e da rendere accessibili al lavoratore (l datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro) sono:.

  • l’identità delle parti;

  • il luogo di lavoro;

  • la sede o il domicilio del datore di lavoro;

  • l’inquadramento, il livello, la qualifica del lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

  • la data di inizio ed eventualmente di fine;

  • la tipologia del rapporto;

  • l’identità delle imprese utilizzatrici, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro;

  • le condizioni del periodo di prova dove previsto;

  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;

  • la durata del congedo per ferie, e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore, o quantomeno le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

  • l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

  • il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro;

  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.

Nel caso in cui questi documenti non contengano tutte le informazioni richieste, il datore di lavoro deve necessariamente fornirle al lavoratore entro i 7 giorni successivi all’inizio della prestazione, o nel caso di specifiche informazioni entro un mese.

Nei casi in cui sia previsto un periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi (per noi ad oggi è 3 mesi per i neoassunti ptl ove previsto) e nel rapporto a tempo determinato è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere, In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. .

l datore di lavoro, inoltre, non può vietare al lavoratore di svolgere attività parallele al di fuori dell’orario stabilito, né tantomeno penalizzare o concedergli un trattamento sfavorevole, purché non vada contro l’articolo 2105 del codice civile sulla fedeltà e non concorrenza.

Si precisa che Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha indirizzato la richiesta al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, per chiedere la revisione immediata del decreto Trasparenza, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino all’assenza di rinvio ai contenuti dei CCNL nei contratti di assunzione. 


Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022



PAL- Stabilizzazioni recapito 2^ tranche 2022 - Disponibilità provinciali





martedì 2 agosto 2022

VERBALE ACCORDO DI FASE PCL ACCENTRAMENTO LAVORAZIONI INTERNE

 




Verbale di Accordo PCL Accentramento LI 02.08.2022

Verbale di accordo 2 agosto 2022 Accentramento Lavorazioni Interne - Allegato 1

Verbale di accordo 2 agosto 2022 Accentramento Lavorazioni Interne - Allegato 2

Verbale di accordo 2 agosto 2022 Accentramento Lavorazioni Interne - Allegato 3

Verbale di accordo 2 agosto 2022 Accentramento Lavorazioni Interne - Allegato 4

Verbale di accordo 2 agosto 2022 Accentramento Lavorazioni Interne - Allegato 5

Implementazione progetto “ISEE precompilato”

l’Istituto ha 
rilasciato un’ulteriore implementazione dell’ “ISEE Precompilato”, con l’obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione, con cui viene superata la necessità per il dichiarante o l’intermediario delegato di inserire gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali (cfr. il paragrafo 2.3 del messaggio n. 96/2020), che vengono sottoposti al controllo preliminare dell’Agenzia delle Entrate.

E’ possibile autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo, diversi dal dichiarante, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE con la propria identità digitale, ossia SPID almeno di 2° livello, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), per ottenere la precompilazione dei loro dati. Il dichiarante dovrà compilare i modelli base della DSU e sottoscrivere i dati autodichiarati. Ogni componente maggiorenne del nucleo diverso dal dichiarante dovrà poi accedere alla funzionalità “Autorizza” disponibile nel portale dell’ISEE precompilato, autorizzando la precompilazione dei propri dati. Una volta prestata tale autorizzazione saranno precompilati nella DSU sia i dati reddituali sia quelli patrimoniali. Resta fermo che il dichiarante dovrà indicare gli ulteriori dati del “Foglio componente” che continuano a essere autodichiarati. Una volta espletate tutte le predette attività, l’ISEE verrà calcolato e reso disponibile al dichiarante.

La descritta nuova modalità semplifica il processo di rilascio dell’ISEE, in quanto il caricamento automatico dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate esclude l’ipotesi di esito negativo del controllo preliminare.

Per la DSU precompilata, è disponibile una nuova funzionalità di inserimento automatico dei dati anagrafici e di residenza dei componenti del nucleo familiare che convivono con il dichiarante alla data di presentazione della DSU.

Resta comunque possibile modificare la composizione del nucleo familiare inserito in via automatica, escludendo dallo stesso nucleo taluni soggetti conviventi o aggiungendone altri non conviventi. Infatti il nucleo familiare può non coincidere con quello anagrafico. ad esempio, fa parte del nucleo familiare anche il coniuge che non risulta nel suo stato di famiglia. Altra eccezione alla regola generale è prevista in caso di figlio maggiorenne di età inferiore ai 26 anni, a carico IRPEF dei genitori, non coniugato e/o senza figli, che viene attratto nel nucleo dei medesimi genitori ancorché non convivente con gli stessi.

Per ulteriori approfondimenti sulla nuova funzionalità di autocompilazione del nucleo, si rinvia ai tutorial disponibili nel Portale dell'ISEE precompilato presente sul isto INPS

Link comunicazione inps

Messaggio n° 3041 del 02-08-2022




giovedì 28 luglio 2022

Contributo per iscrizione e frequenza asilo nido dipendenti Poste Italiane



L’Istituto ha pubblicato il bando di concorso "Contributo per iscrizione e frequenza asilo nido" per l’anno educativo 2021/2022, riservato dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. :per il conferimento di di n. 200 contributi per il rimborso 4 delle spese di iscrizione e frequenza di un asilo nido nell’anno educativo 2021/2022 (da Settembre 2021 a Luglio 2022), ciascuno di importo massimo pari ad € 500,00.

In caso di adozione assume rilievo la data del provvedimento dell’Autorità competente che abbia disposto l’adozione stessa nel corso dell’anno solare 2021. 

Prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il richiedente deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria, oppure dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per poter procedere alla compilazione della domanda occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come “richiedenti” della prestazione. I titolari della prestazione, iscritti alla Gestione Postelegrafonici, che non dovessero risultare tali in fase di accesso alla procedura per l’invio della domanda, dovranno contattare il seguente indirizzo di posta elettronica per la preventiva regolarizzazione della propria posizione in banca dati: welfare.assistenzamutualita@inps.it 

Le altre categorie di richiedenti che non dovessero risultare iscritte in banca dati, tramite lo specifico modulo AS150 (cliccare qui ) dovranno presentare domanda di iscrizione alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:

  - inviandone una copia digitalizzata, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio;

- inviandone una copia digitalizzata, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;

- inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità. 

Indirizzi e caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione Contatti > Accedere alle sedi Inps (cliccare qui)

La domanda deve essere presentata online dalle 12 del 1° agosto fino alle 12 del 31 ottobre 2022.

In allegato il bando per ulteriori specifiche.

Bando Asilo nido A.E. 2021-2022.pdf