domenica 7 agosto 2022

Prime indicazioni in materia di permessi art 33 l. n. 104/1992 e congedo straordinario

 

1. Permessi  art. 33 della legge n. 104/1992

Il D.lgs n. 105/2022 ha eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto a partire Dal 13 agosto 2022, potrá quindi  essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.


2. Congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

Sempre il D.lgs n. 105/2022, apporta le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

- introduce il “convivente di fatto di cui all’art.1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;

Il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Di fatto, dal 13 agosto 2022 per i soggetti individuati secondo il seguente ordine progressivo ,è possibile usufruire del congedo in esame per persona disabile in situazione di gravità.

Solo in  caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti indicati in ciascun punto si passa  a quello successivo in ordine di priorità :

    1.    il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto;

    2.    il padre o la madre, anche adottivi o affidatari,

    3.    uno dei figli conviventi,

    4.    uno dei fratelli o sorelle conviventi,

    5.    un parente o affine entro il terzo grado convivente.

Si ribadisce che, ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

 

3. Domanda

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore 13 agosto 2022, è comunque possibile richiedere i permessi e il congedo di cui al presente messaggio, come modificati dalla novella normativa, presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato).

Si fa presente tuttavia che, nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la convivenza di fatto con il disabile da assistere

Si evidenzia altresì che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

Link modulo  MV68 autocertificazioni 


Messaggio n. 3096 INPS











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