mercoledì 1 febbraio 2017

TRASFERIMENTO VOLONTARIO INDIVIDUALE 2017 DOMANDA DI TRASFERIMENTO


Comunicato per il personale_Trasferimento Volontario Individuale2017.pdf

ALLEGATO_Modulo domanda trasferimento 2017.pdf (DA UTILIZZARE SE NON SI HA ACCESSO AD INTRANET)

 1 – NOTE DI CARATTERE GENERALE 
Si comunica a tutto il personale che con l’accordo sindacale del 12 aprile 2016 è stato confermato per gli anni 2016 e 2017 il sistema di gestione della mobilità territoriale finalizzato a regolamentare le singole domande di trasferimento presentate dai dipendenti interessati a svolgere le proprie mansioni in regioni diverse da quelle di assegnazione. 

2 – DESTINATARI DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ 
Le previsioni dell’Accordo sindacale del 12/04/2016 si applicano alle risorse con contratto a tempo indeterminato di livello B, C, D, E, F, che possono presentare una sola domanda di trasferimento all’anno. 
Tale richiesta può essere esclusivamente rivolta ad ottenere il trasferimento: 

  • nell’ambito del proprio settore di appartenenza; 
  • per la medesima mansione espletata nel mese di presentazione della domanda, ovvero, fermo restando il proprio livello inquadramentale, per le mansioni rientranti nella medesima aggregazione; 
  • a parità di regime contrattuale, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo parziale; 
  • verso una sola provincia di regione diversa da quella di assegnazione. 

3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per l’anno 2017 il periodo di presentazione delle domande avrà inizio il 1° febbraio e terminerà il 15 febbraio. 
Tutte le domande di trasferimento devono essere inserite nell’applicativo dedicato al quale è possibile accedere attraverso il portale intranet NoidiPoste, secondo il percorso di seguito riportato: 

  • PostePerTe 
  • Lavorare In Azienda 
  • Trasferimento 
Il personale assente a qualsiasi titolo in via continuativa nel periodo dal 1° al 15 febbraio 2017 sarà avvertito dell’affissione nelle bacheche aziendali del Comunicato al Personale relativo all’Accordo del 12 aprile 2016 dalle strutture territoriali di riferimento, a mezzo telegramma da inviarsi non oltre il giorno 8 febbraio 2017. 
I dipendenti che non dispongono di account di dominio aziendale potranno alternativamente: 

  • inserire la domanda a sistema tramite il proprio Responsabile, consegnando allo stesso una copia del modulo di partecipazione datato e firmato; 
  • richiedere l’inserimento a sistema della domanda tramite la propria Funzione di Risorse Umane Regionale, inviando – esclusivamente via fax – il modulo di partecipazione datato e firmato. La data di trasmissione con esito positivo del fax ha valore ai fini della verifica del rispetto dei tempi previsti per la presentazione della richiesta di trasferimento. 
Dopo l’inserimento on line della richiesta di trasferimento predisposta in formato cartaceo, la stessa dovrà essere conservata a cura delle funzioni RUR. Qualora tale inserimento venga effettuato dal Responsabile dell’interessato, lo stesso dovrà inviare il modulo sottoscritto dal dipendente alla funzione RUR territorialmente competente.
La compilazione della domanda di trasferimento, sia on line che cartacea, prevede l’inserimento da parte del dipendente esclusivamente delle seguenti informazioni: 

  • provincia di destinazione richiesta; 
  • condizioni familiari (punto b.1 dell’Accordo 12/04/2016); 
  • numero di cellulare 
  • eventuale sussistenza di patologie elencate all’art. 41 del CCNL o per le quali si renda necessaria l’effettuazione di terapie salvavita; 
  • eventuale presenza di figli conviventi, coniuge o convivente “more uxorio” affetti dalle patologie elencate all’art. 41 del CCNL o per le quali si renda necessaria l’effettuazione di terapie salvavita; 
  • eventuale presenza di figli, fiscalmente a carico almeno al 50%, per i quali ricorra almeno una delle condizioni qualificate come “croniche ed invalidanti” dal Ministero della Salute – ai sensi del DM 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal DM 18 maggio 2001, n. 279 – ceritificata da una struttura sanitaria pubblica e che abbia dato luogo al riconoscimento dell’invalidità civile in misura almeno pari all’85%; 
  • eventuale appartenenza del coniuge alle Forze Armate o di Polizia (Esercito Aeronautica Militare, Marina Militare, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Pentenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza); 
  • in caso di domanda per una delle Province (Napoli, Latina, Foggia, Carbonia – Iglesias, Cagliari, Olbia – Tempio, Agrigento, Messina, Palermo, Trapani, Grosseto e Livorno) caratterizzate dalla presenza di isole minori, il lavoratore dovrà evidenziare nel modello di domanda la sua eventuale disponibilità al trasferimento verso le suddette isole. 

4 – CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 
Non saranno prese in considerazione le domande di trasferimento pervenute successivamente alla data del 15 febbraio 2017. 
I requisiti necessari alla presentazione della domanda (punto 1 dell’accordo 12/04/2016) e tutti i criteri di determinazione del punteggio ulteriori a quelli sopra riportati (punti b.2 e b.3 dell’accordo 12/04/2016) vengono automaticamente rilevati dall’applicativo informatico. 
I suddetti requisiti, che devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2016, sono: 

  • anzianità di servizio non inferiore ai 18 mesi: o da non riproporzionare per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale; 
  • permanenza nella sede regionale di ultima assegnazione non inferiore ai 18 mesi: o da non riproporzionare per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
Per quanto concerne il requisito di anzianità di servizio, si riportano di seguito due esempi di calcolo: 

  • Assunzione: 01/07/2015 
  • Maturazione 18 mesi di anzianità: 31/12/2016 
Presentazione della domanda di trasferimento: dal 1 al 15 febbraio 2017 
Ulteriore requisito necessario alla presentazione della domanda è l’assenza di rinuncia al trasferimento relativa alla graduatoria dell’anno 2016. 
Nel caso in cui i suddetti requisiti siano soddisfatti, è possibile procedere con l’inserimento della richiesta di trasferimento. 
Una volta inserita e salvata la domanda di trasferimento on line, la stessa non può essere modificata né dal dipendente (in possesso dell’account aziendale) né dal Responsabile a cui dovesse essere delegato l’inserimento stesso. 
Eventuali richieste di variazione, presentate e valutate in coerenza con le modalità previste dall’accordo, possono essere registrate nella procedura on line dal RUR.
In assenza dei requisiti, la procedura on line evidenzierà il/i requisito/i mancante/i, consentendo di proseguire nell’inserimento della domanda di trasferimento solo qualora venga dichiarata l’applicabilità delle disposizioni dell’accordo del 12/04/2016 relative alla presenza di patologie previste nelle pagine 3 e 4 del medesimo accordo. 
In tale evenienza, il dipendente deve: 

  • inviare, dopo aver completato la registrazione on line della propria richiesta di trasferimento, copia della documentazione alla funzione RUO/GDS/SMI – Viale Europa 175 – 00144 Roma che sottoporrà al Medico Competente Centrale la richiesta; 
  • consegnare alla propria funzione RUR di riferimento la stessa documentazione sanitaria in originale o copia conforme; 
Sia in caso di presenza che di assenza dei requisiti necessari alla presentazione della domanda, la procedura on line consente di stampare un documento (“ricevuta”) rispettivamente attestante:
  • le informazioni registrate e la data del loro inserimento; 
  • l’impossibilità di presentare la richiesta con indicazione dello/degli specifico/i requisito/i mancante/i. 
Qualora l’inserimento online avvenga da parte del Responsabile, sarà sua cura: 
consegnare copia della “ricevuta” al dipendente; 
inviare contestualmente al RUR sia la richiesta di trasferimento predisposta dal dipendente in formato cartaceo, sia copia della “ricevuta”. 
Qualora l’inserimento on line avvenga da parte del RUR sarà sua cura: 

  • far pervenire copia della “ricevuta” al dipendente; 
  • archiviare la richiesta di trasferimento predisposta dal dipendente in formato cartaceo e la relativa“ricevuta”. 
Le domande di trasferimento hanno validità fino alla pubblicazione dei nuovi elenchi. 

5 – GRADUATORIE 
Conclusa la fase di inserimento delle domande di partecipazione, vengono elaborate le graduatorie provvisorie distinte in base: 

  • alla provincia di destinazione; 
  • nell’ambito della medesima provincia di destinazione, al settore di appartenenza / mansione (ovvero aggregazione di mansioni) / regime contrattuale individuale (full-time/part-time senza distinzione di tipo e percentuale). 
Nel caso in cui il dipendente abbia dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni relative alla presenza di patologie di cui alle pagine 3 e 4 dell’accordo 12/04/2016, lo stesso sarà comunque inserito in graduatoria secondo il punteggio spettante, ferme restando le specifiche previsioni dell’accordo. 
Le graduatorie provvisorie vengono affisse nelle bacheche aziendali. 
Entro e non oltre cinque giorni dall’affissione (escluso il giorno dell’affissione stessa), gli interessati possono inviare via fax alle funzioni RUR eventuali osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa. Ne consegue che tali eccezioni non possono in ogni caso determinare una variazione della provincia di destinazione originariamente richiesta. 
Tali osservazioni e/o eccezioni potranno essere presentate esclusivamente utilizzando il modulo appositamente predisposto che deve essere inviato via fax al RUR. Le richieste pervenute saranno esaminate entro tre giorni dalla ricezione. 
Terminata l’attività sopra descritta, le graduatorie saranno considerate definitive e verranno affisse nelle bacheche aziendali. 

6 – TRASFERIMENTI 
Ai fini dell’effettivo trasferimento la funzione RUR cedente deve: verificare la sussistenza e/o permanenza della specifica idoneità della risorsa alle relative mansioni da svolgere nella sede di destinazione; 

  • verificare il definitivo inserimento in Azienda del dipendente che, pertanto, deve alternativamente essere stato: 

  1. assunto con contratto a tempo indeterminato; 
  2. assunto in virtù di sentenza passata in giudicato; 
  3. assunto a seguito di sottoscrizione di verbale individuale di conciliazione, ai sensi dell’Accordo del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008, del 27 luglio 2010, del 18 maggio 2012, del 21 marzo 2013 e 30 luglio 2015. 

  • verificare, in caso di infortunio ancora in corso di definizione al momento di presentazione della domanda, l’avvenuto riconoscimento da parte dell’ INAIL dello stesso e quindi il diritto al punteggio di graduatoria assegnato. In caso di mancato riconoscimento, verrà aggiornato il punteggio assegnato sulla base degli effettivi giorni di assenza; 
  • contattare direttamente il dipendente interessato, per definire l’effettivo trasferimento. 
L’interessato dovrà formalizzare l’accettazione ovvero la rinuncia inviando un fax alla struttura di RUR di attuale assegnazione, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della relativa proposta. Se nel termine previsto non perviene l’accettazione, sarà considerato rinunciatario. 
Inoltre, qualora il contatto telefonico non andasse a buon fine, la struttura di risorse umane competente provvederà ad inviare un messaggio SMS di avviso. Se entro il giorno lavorativo successivo all’invio l’interessato non manifesta la propria accettazione, lo stesso sarà considerato rinunciatario. 
Il lavoratore potrà richiedere in fase di accettazione e presentando idonea documentazione attestante le motivazioni, il differimento del trasferimento fino ad un massimo di 2 mesi dalla data inizialmente prospettata. 

7 – RINUNCIA 
Il dipendente rinunciatario non potrà presentare ulteriore domanda nell’anno successivo a quello della sua rinuncia. 

http://www.slpcislroma.it

domenica 29 gennaio 2017

Riorganizzazione PCL riconsegnate 263 zone e un fermo alle nuove implementazioni- si riaprono i tavoli.

Bloccate le nuove implementazioni previste il 20/02/17, e verranno riconsegnate 263 zone dove era già partito il sistema dei consegna a giorni alterni. Un risultato importante frutto della lotta svolta durante tutto il 2016, con sit in di proteste come a Roma e in altre città, e scioperi. Grazie a chi c'è stato, grazie a chi si è esposto, e a chi ha rinunciato ad un giorno di busta paga il 4 novembre. Mancano a gioire quei sindacati che hanno cercato di assecondare l'azienda, la UIL per prima, unica sigla che ha svolto assemblee anti sciopero che io abbia memoria: manca chi aveva scongiurato un ulteriore trance di privatizzazione rabbonendo i colleghi. Se si fossero uniti a noi forse avremmo raggiunto questo risultato prima, ma avevano interesse a dividere e non ad unire, il perché lo lascio a voi. Non abbassiamo la guardia e andiamo avanti noi che ci siamo.


giovedì 26 gennaio 2017

Audizione Poste italiane su collocamento al pubblico di strumenti finanziari

Alle ore 12,30 le Commissioni riunite Finanze e Trasporti, presso l’Aula della Commissione Trasporti, hanno svolto l’audizione dei rappresentanti di Poste italiane SpA, sulle tematiche relative al collocamento al pubblico di strumenti finanziari da parte del gruppo Poste italiane.
Per chi volesse visionare l'audizione allego il link del video:

giovedì 19 gennaio 2017

Ferie e flessibilità operativa

Dal 15 Giugno al 15 settembre inizia il periodo delle ferie estive. Ricordiamo quindi le regole in riferimento all'abbinamento.

La flessibilità operativa è uno strumento atto a sopperire improvvise carenze di organico, dovute a cause non preventivabili o improvvise.

Tra queste:

  • Malattie.
  • Infortuni.
  • assenze improvvise (ferie, permessi, congedi).

Si ricorda che la flessibilità operativa può essere comandata secondo i seguenti limiti:
14,24 ore di abbinamento mensile per malattie o infortuni della durata inferiore ai 15 giorni.
Il cumulo annuo di abbinamento obbligatorio è di 144 ore.

L'obbligo della prestazione della flessibilità operativa sussiste là dove il personale applicato al recapito sia pari al 110%, ovvero dove rispetto alle zone previste sussista un 10% di scorta reale applicata alle attività di recapito.
Dal 15 gennaio al 15 aprile e dal 15 Giugno al 15 settembre, le ferie dovranno essere coperte tramite il personale di scorta, o il ricorso alla clausola elastica o all'assunzione dei ctd.


Visto il permanere di dubbi sull'argomento ferie alcune precisazioni:

  • l'azienda non può arbitrariamente imporre le ferie al dipendente.
  • le ferie possono essere richieste con largo anticipo in caso di particolari esigenze ( organizzazione di un viaggio).
  • Non si può obbligare il dipendete ad usufruire delle ferie per singoli giorni (i venerdì), in quanto così  vengono snaturate del loro fine di reintegro psicofisico. Per il su detto motivo non è possibile programmare le ferie per tutto l'anno (art 36 comma 6).
  • Vanno richieste per iscritto, il direttore deve firmare la copia del portalettere per presa visione. In caso di rifiuto del direttori o caposquadra nel siglare la copia, uno strumento sostitutivo per attestare la data e l'avvenuta richiesta può essere la mail o il fax. Il rifiuto delle ferie per qualsivoglia motivo va dato per iscritto.


Per correttezza alcune precisazioni: fermo restando quanto detto, il dipendente ha il dovere e la responsabilità, compatibilmente con le proprie esigenze di usufruire delle ferie entro l'anno di spettanza. Ciò perché con l'inizio del nuovo anno, tutti i giorni non usufruiti, diventano un passivo economico, che va a pesare sul bilancio. Quel bilancio negativo che definisce i premi, l'occupazione e la qualità del lavoro. E' quindi interesse comune contribuire nei limiti dei propri ruoli nel salvaguardare il nostro impiego e la vivibilità del luogo di lavoro. Consiglio a tutti di leggere il CCNL almeno per quel che concerne il trattamento ferie e malattie, essendo argomenti con cui prima o poi dobbiamo misurarci.









Allego gli articoli citati:

art 36 comma 6:   II periodo di ferie è finalizzato a reintegrare le energie psico fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti. La programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno.

art 36 comma 7:   In caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo di ferie già autorizzato, comunicata dalla Società al lavoratore con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto all'inizio del periodo stesso, la Società medesima è tenuta al rimborso delle spese già sostenute dall'interessato non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di eventuali soggiorni al di fuori della propria località di residenza, ivi comprese le relative spese di viaggio.

art 36 comma 8: La Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno   15 settembre. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del dipendente, un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile.

art 36 comma 12:  In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo (GIUGNO). In caso di motivate esigenze di carattere personale, e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

art 36 comma 13: Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero o day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno sei giorni, che abbia determinato un pregiudizio al recupero psico fisico. In tal caso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società.




art 36 comma 15:  La Società può richiamare il dipendente prima del termine del periodo di ferie per  imprevedibili esigenze organizzative, ferma restando, di norma, la possibilità del dipendente di completare il predetto periodo. Al dipendente spettano, in tal caso, l’indennità di trasferta di cui all’art. 40 per il tempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di idonea documentazione, delle spese di viaggio nonché di quelle ulteriori inutilmente sostenute e non recuperabili, in conseguenza del predetto richiamo.

martedì 10 gennaio 2017

Lettera unitaria contro l'imposizione della programmazione delle ferie!


No mobilità o ricollocazione esuberi, Poste esternalizza - Conflitto di lavoro Csl Portonaccio

Quanto detto per il Cmp di Fiumicino QUI permane, no alla precarietà in Poste Italiane. Per un mobilità del personale reale, contro gli accordi privi di sostanza.


Lottiamo per riavvicinare i colleghi a casa - comunicato mobilità provinciale regionale

Pubblichiamo il comunicato aziendale per la mobilità  provinciale e regionale. Lo pubblichiamo per un senso di responsabilità per i colleghi che da anni lavorano lontani da casa. Lo pubblichiamo sconcertati dalla volontà di un' azienda che anziché rispondere alle domande di mobilità e sanare le carenze di personale nei vari uffici del nostro territorio, continua ad esternalizzare ed assumere un numero spropositato di ctd. Il fine è palese: consolidare il precariato introdotto in Poste italiane negli ultimi due anni, per poter pretendere da chi è più debole anche l'illecito.
Lo pubblichiamo riconfermando la nostra volontà di sbloccarla questa mobilità, perché la produttività, la diminuzione degli infortuni e delle malattie, obbiettivi sempre presenti per l'azienda, si realizzano principalmente nella serenità e nella stabilità di chi lavora: e se questa classe dirigente non lo comprende è il caso di cambiarla. I conflitti di lavoro aperti per le esternalizzazioni delle linee di trasporto del Cmp di Fiumicino e il Csl di Portonaccio sono solo l'inizio!




moduli domanda mobilità in ambito regionale




moduli domanda mobilità in ambito provinciale