Dal 15
Giugno al 15 settembre inizia il periodo delle ferie estive. Ricordiamo quindi
le regole in riferimento all'abbinamento.
La
flessibilità operativa è uno strumento atto a sopperire improvvise carenze di
organico, dovute a cause non preventivabili o improvvise.
Tra
queste:
- Malattie.
- Infortuni.
- assenze improvvise (ferie,
permessi, congedi).
Si
ricorda che la flessibilità operativa può essere comandata secondo i seguenti
limiti:
14,24
ore di abbinamento mensile per malattie o infortuni della durata inferiore ai 15
giorni.
Il
cumulo annuo di abbinamento obbligatorio è di 144 ore.
L'obbligo
della prestazione della flessibilità operativa sussiste là dove il personale
applicato al recapito sia pari al 110%, ovvero dove rispetto alle zone previste
sussista un 10% di scorta reale applicata alle attività di recapito.
Dal 15
gennaio al 15 aprile e dal 15 Giugno al 15 settembre, le ferie dovranno essere
coperte tramite il personale di scorta, o il ricorso alla clausola elastica o
all'assunzione dei ctd.
Visto
il permanere di dubbi sull'argomento ferie alcune precisazioni:
- l'azienda non può arbitrariamente
imporre le ferie al dipendente.
- le ferie possono essere
richieste con largo anticipo in caso di particolari esigenze ( organizzazione
di un viaggio).
- Non si può obbligare il
dipendete ad usufruire delle ferie per singoli giorni (i venerdì), in
quanto così vengono snaturate del loro
fine di reintegro psicofisico. Per il su detto motivo non è possibile
programmare le ferie per tutto l'anno (art 36 comma 6).
- Vanno richieste per
iscritto, il direttore deve firmare la copia del portalettere per presa
visione. In caso di rifiuto del direttori o caposquadra nel siglare la
copia, uno strumento sostitutivo per attestare la data e l'avvenuta
richiesta può essere la mail o il fax. Il rifiuto delle ferie per
qualsivoglia motivo va dato per iscritto.
Per
correttezza alcune precisazioni: fermo restando quanto detto, il dipendente ha
il dovere e la responsabilità, compatibilmente con le proprie esigenze di
usufruire delle ferie entro l'anno di spettanza. Ciò perché con l'inizio del
nuovo anno, tutti i giorni non usufruiti, diventano un passivo economico, che
va a pesare sul bilancio. Quel bilancio negativo che definisce i premi,
l'occupazione e la qualità del lavoro. E' quindi interesse comune contribuire
nei limiti dei propri ruoli nel salvaguardare il nostro impiego e la vivibilità
del luogo di lavoro. Consiglio a tutti di leggere il CCNL almeno per quel che
concerne il trattamento ferie e malattie, essendo argomenti con cui prima o poi
dobbiamo misurarci.
Allego gli articoli citati:
art 36
comma 6: II periodo di ferie è finalizzato
a reintegrare le energie psico fisiche del lavoratore ed è programmato dalla
Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente
con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei
turni stabiliti. La programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono
oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi
a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno.
art 36
comma 7: In caso di variazione, per
imprevedibili esigenze organizzative, del periodo di ferie già autorizzato,
comunicata dalla Società al lavoratore con un preavviso inferiore a 60 giorni
rispetto all'inizio del periodo stesso, la Società medesima è tenuta al
rimborso delle spese già sostenute dall'interessato non recuperabili e
idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di eventuali soggiorni
al di fuori della propria località di residenza, ivi comprese le relative spese
di viaggio.
art 36
comma 8: La Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane
continuative di ferie nel periodo 15 giugno
15 settembre. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del
dipendente, un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15
aprile.
art 36
comma 12: In caso di particolari
esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie
nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di
malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le ferie potranno essere
fruite entro il primo semestre dell'anno successivo (GIUGNO). In caso di
motivate esigenze di carattere personale, e compatibilmente con le esigenze
produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie entro il
mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
art 36
comma 13: Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo
delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un
ricovero ospedaliero o day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo
giorno, ovvero una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno sei
giorni, che abbia determinato un pregiudizio al recupero psico fisico. In tal
caso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società.
art 36
comma 15: La Società può richiamare il
dipendente prima del termine del periodo di ferie per imprevedibili esigenze organizzative, ferma
restando, di norma, la possibilità del dipendente di completare il predetto periodo.
Al dipendente spettano, in tal caso, l’indennità di trasferta di cui all’art. 40
per il tempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di idonea
documentazione, delle spese di viaggio nonché di quelle ulteriori inutilmente
sostenute e non recuperabili, in conseguenza del predetto richiamo.
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