sabato 6 febbraio 2016
giovedì 4 febbraio 2016
Contestazioni Aziendali Lavoratori Pcl
In questi giorni l’Azienda sta procedendo a consegnare ai lavoratori di PCL decine di contestazioni di addebito che, in alcuni casi riguardano dettagliatamente la nota vicenda della Qualità certificata, ma in moltissimi altri invece appaiono non essere chiaramente riferite alla stessa indicando più generiche responsabilità rispetto a regolari procedure aziendali da adottare.
Poiché quanto sopra sta ingenerando forti preoccupazioni fra i lavoratori coinvolti ed ai fini di consentire sia una approfondita analisi della vicenda che una prima azione a difesa degli stessi, vi invitiamo a richiedere, per tutti coloro che si rivolgono alle nostre strutture, di poter fornire le proprie giustificazioni verbalmente assistiti da un proprio rappresentante sindacale (ai sensi dell’art 7 legge 300)
In ogni caso, se qualche lavoratore ritenesse di voler procedere a fornire le proprie giustificazioni per iscritto, consigliamo di seguire le seguenti indicazioni:
- Sottolineare che il lavoratore è in indirizzo sulla mail non per competenza ma in quanto facente parte della struttura di riferimento;
- Che gli argomenti contestati, qualora così fosse, facevano parte di normali procedure aziendali attualmente in atto;
- Che le disposizioni impartite provenivano dai “competenti organi aziendali” e comunque da strutture gerarchicamente superiori, che di per se rendevano impossibile la percezione che fossero non conformi ed alle quali attenersi rigorosamente.
Facendo seguito a quanto già comunicatovi in relazione all’ormai nota vicenda delle contestazioni disciplinari in PCL, vi segnaliamo una ulteriore attenzione da adottare.
Abbiamo fatto ulteriori approfondimenti ed abbiamo constatato che molte contestazioni fatte ai lavoratori appaiono assolutamente infondate e inappropriate in quanto fanno esclusivo riferimento a procedure attualmente ancora in atto nella divisione (es. gli allert su invii di posta-target e/o massiva effettuati da grandi clienti).
Pertanto, in questi casi, sarebbe giusto aspettarsi la completa archiviazione del provvedimento.
Se coì non fosse e al lavoratore venisse, ingiustamente, comminata comunque una sanzione disciplinare, qualora lo stesso non volesse accettarla, vi consigliamo di procedere alla richiesta di arbitrato presso la DPL (vedi fac-simile allegato).
La procedura dell’arbitrato, in attesa del suo iter e dell’eventuale accettazione da parte aziendale, sospende gli effetti della sanzione e consente di poter eseguire ulteriori approfondimenti e valutazioni.
fac simile arbitrato legge 300
www.slpcislroma.it
lunedì 1 febbraio 2016
Poste e Mef fermano i rumors sul dossier Mps: «Nessuna operazione diacquisizione bancaria»
«Nessuna delle operazioni di fusione o acquisizione ipotizzate nel contesto del riassetto del sistema bancario rientrano nei nostri piani». Poste Italiane non tarda a fare sentire la propria voce e in tarda mattinata di domenica smentisce alcuni rumors che la vedrebbero interessata al dossier Mps. In particolare le voci fanno riferimento a un progetto cui starebbe lavorando il Governo, il Tesoro e le parti interessate per un’operazione tra il Monte dei Paschi di Siena e Banco Poste. In merito a queste indiscrezioni anche alcune fonti del ministero dell’Economia hanno fatto sapere che «ipotesi di operazioni che coinvolgano Poste italiane nel riassetto del settore bancario e in particolare indiscrezioni che vedono la società interessata all'acquisizione di Mps sono destituite di fondamento».
Con queste due dichiarazioni sembra così allontanarsi l’ipotesi che avrebbe visto per il futuro del Monte dei Paschi di Siena una possibile aggregazione che avrebbe potuto coinvolgere anche BancoPosta.
mercoledì 27 gennaio 2016
FIRMATO ACCORDO CONSOLIDAMENTO 125 EX ADR A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME
Questa mattina Poste Italiane e le OO.SS. nazionali hanno sottoscritto un accordo molto importante per i lavoratori ex-ADR (agenzie di recapito private).
L'intesa raggiunta permetterà la trasformazione del rapporto di lavoro in part time a tempo indeterminato per un numero di 125 lavoratori ex-ADR.
Le trasformazioni avverranno entro il mese di marzo 2016. Sarà l'Azienda Poste Italiane a contattare direttamente i lavoratori interessati.
In allegato, il testo dell'accordo.
per approfondimenti vi rimando ai post collegati:
CTD EX-DIPENDENTI AGENZIE DI RECAPITO
martedì 26 gennaio 2016
Malattia e visite di controllo: le esclusioni dalla reperibilità per i dipendenti del settore privato
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2016 il Decreto ministeriale che integra e modifica la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps (decreto 15 luglio 1986).
Come noto, le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dall’Inps d’ufficio o su richiesta degli altri istituti previdenziali o dei datori di lavoro. La richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno dell’assenza del lavoratore, anche con comunicazione telefonica, alla sede dell’Inps territorialmente competente in base il luogo dove il lavoratore ammalato dichiara di trovarsi. La richiesta è comunicata immediatamente al medico, che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi. L’orario di reperibilità del lavoratore entro cui devono essere effettuate le visite mediche è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi. In caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore dall’indirizzo indicato, in linea di principio è stabilita la decadenza dal diritto al trattamento economico, diversamente articolato a seconda dell’ipotesi ricorrente.
Orbene, a decorrere dal 22 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, è sancita l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità laddove l’assenza sia eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
Orbene, a decorrere dal 22 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, è sancita l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità laddove l’assenza sia eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Le gravi patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Con riferimento allo stato di invalidità, invece, esso deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
domenica 17 gennaio 2016
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