Se vuoi comunicare il versamento a Fondoposte del Premio di Risultato
Qualora il lavoratore decida di trasformare tutto o parte del premio di produttività in contribuzione a una forma pensionistica complementare, i relativi importi non sono soggetti all'imposta sostitutiva al 10% e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, anche se eccedenti i plafond di deducibilità di 5.164,57 euro o di 7.746,86 euro applicabile ai neo-occupati dal 1° gennaio 2007.
I premi di produttività convertiti in contributi di previdenza complementare non concorrono a formare neanche la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione della imposizione sostitutiva con aliquote dal 15 al 9% di cui al comma 6 dell’art. 11 del d.lgs. 252/2005.
L’aderente è tenuto a comunicare al fondo pensione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento (o entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione, se antecedente) l’importo dei contributi sostitutivi del premio di produttività utilizzando il Modulo 14 bis.
Il modulo può essere inviato a Fondoposte tramite:
- fax al numero: 06.83559622 oppure
- e-mail all’indirizzo: fondoposte@fondoposte.it oppure
- PEC all'indirizzo fondoposte@pec.fondoposte.it
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