L'iniziativa
passo dopo passo da i suoi frutti, con la circolare allegata viene messo il tetto di 3 mesi ai futuri aumenti, e viene prevista anche la ricezione di un eventuale diminuzione dell'aspettativa di vita.
Pensioni. Cisl: "Nuovo metodo di calcolo Inps per requisiti pensionistici risultato dell'impegno sindacale. Ora necessarie Commissioni per lavori gravosi"
Roma, 6 aprile 2018 - “Aver reso più equo il meccanismo con cui si calcola la variazione dell'aspettativa di vita che incide sui requisiti alla pensione e aver messo il tetto di 3 mesi ai futuri aumenti, che l'Inps ha descritto nella circolare di oggi, è uno dei risultati ottenuti dal sindacato nei mesi scorsi, in un contesto di pesanti vincoli sulla finanza pubblica nell'ambito di complesse trattative con il Governo. Questo sarà un vantaggio per tutti i lavoratori e le lavoratrici”. Lo dichiara in una nota il Segretario Confederale Cisl, Ignazio Ganga commentando il nuovo metodo di calcolo Inps per i futuri requisiti pensionistici.
“Insieme all'allargamento della platea di chi ha diritto all'Ape sociale e alla pensione per i lavoratori precoci - sottolinea Ganga - abbiamo anche ottenuto il blocco dell'aumento dei requisiti alla pensione per chi svolge 15 categorie di lavori gravosi e usuranti, quindi, per questi lavoratori nel 2019 i requisiti alla pensione non aumenteranno. Il nostro lavoro però non è finito e per questo chiediamo che al più presto vengano istituite le Commissioni di studio sui lavori gravosi e sulla spesa previdenziale e assistenziale previsti dalla Legge di bilancio 2018” ha concluso Ignazio Ganga.
qui la circolare inps in oggetto:
di seguito il punto 5
5. Criteri per la determinazione delle variazioni della
speranza di vita
Ai sensi dell’articolo 1, comma 146, della legge n. 205 del 2017,
la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è computata
in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018
e il valore registrato nell’anno 2016 (allegato 2).
A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita
relativa al biennio di riferimento - ossia quello antecedente al termine ultimo
previsto dall’articolo 12, comma 12-bis, della legge n. 122 del 2010 per l’emanazione
del relativo decreto direttoriale - è computata in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la
media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente
precedente.
A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la
variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori
registrati nel biennio 2017-2018.
La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli
adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi.
Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a
tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi,
fermo restando il limite di tre mesi.
Nel
caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato e
di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando
il predetto limite di tre mesi
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