Al fine di fornire alcune linee guida ai ragazzi che oramai sono un presenza stabile nelle nostre sale ptl diamo alcune indicazioni: in base a quanto introdotto dalla recente normativa, un lavoratore può essere assunto per un massimo di 36 mesi durante i quali possono essere utilizzate un cumulo limite di 5 proroghe.
Se ad esempio il lavoratore viene assunto con un contratto e questo viene poi "esteso" con il suo consenso (firma) avviene una proroga. Il suddetto lavoratore alla conclusione della proroga termina il suo rapporto con l'azienda. Dopo un mese viene richiamato e senza interruzione prorogato nuovamente, avviene così la seconda proroga.
Quindi tutte le proroghe stipulate con il consenso del lavoratore si sommeranno anche in periodi diversi sino a raggiungere il limite delle cinque previste. L'azienda a questo punto non avrà più la facoltà di prorogare nuovamente il ctd.
Quindi tutte le proroghe stipulate con il consenso del lavoratore si sommeranno anche in periodi diversi sino a raggiungere il limite delle cinque previste. L'azienda a questo punto non avrà più la facoltà di prorogare nuovamente il ctd.
Se il lavoratore non ha però raggiunto il computo dei 36 mesi di contratto, nonostante le 5 proroghe, potrà essere ancora richiamato con la stipula di nuovi contratti, intervallati da un periodo di pausa di 10 o 20 giorni a seconda che la durata del primo contratto fosse fino o superiore a 6 mesi, sino al raggiungimento del computo suddetto.
Riepilogando quindi:
- Il ctd può avere una durata massima di 36 mesi
- Se il ctd è inferiore a tre anni nella durata iniziale, può essere prorogato per 5 volte
- None esiste un limite alle stipule di nuovi contratti nel rispetto del computo dei 36 mesi.
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