La legge di bilancio 2023 ha elevato, per una mensilità, l’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione.
È possibile fruire della mensilità indennizzata all’80% della retribuzione entro il sesto anno di vita del figlio, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Il beneficio è riconosciuto in alternativa tra i genitori e si applica ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che terminano il congedo parentale successivamente al 31 dicembre 2022.
Rammento che il CCNL art 43 comma VII punto A prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per i primi due mesi entro il sesto anno di vita del bambino.
- Nel caso di genitore 1 dipendente di poste italiane e genitore 2 lavoratore preso altro datore: è possibile ottimizzare le due tutele, purché il genitore non dipendente ne usufruisca per primo.
- Nel caso entrambi i genitori siano dipendenti di poste italiane, hanno entrambi diritto alle tutele previste dall’art 43.
- Ricordo che i congedi parentali maturano anzianità ai fini dei processi di stabilizzazione e dell’ anzianità per l’assegnazione delle zone di recapito, mentre pur non creando decurtazione vengono considerati assenze ai fini del bonus presenza per i processi di mobilità in base agli accordi sottoscritti ad oggi.
La domanda di congedo parentale può essere presentata online accedendo con le proprie credenziali al servizio dedicato, oppure tramite Contact center e patronati.
La circolare INPS 16 maggio 2023, n. 45 fornisce le istruzioni per il settore privatoe illustra ai datori di lavoro le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS.