In sede di conversione del Decreto Green Pass (D.L. 6 agosto 2021, n. 111), sono state prorogate alcune tutele in favore dei lavoratori fragili.
In particolare, la legge di conversione ha introdotto l'art. 2 ter che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le previsioni secondo le quali:
- i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020);
- Lavoratori fragili fino al 31.12.2021 se la mansione non può essere resa in modalità agile, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26 comma 2 dl 18/2020)
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