Con la Circolare n.74 del 4 maggio, l’INPS rende operativa la novità contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 350, legge n. 178/2020) sul part-time verticale o ciclico, in base alla quale viene ora riconosciuto per intero il periodo lavorato ai fini del diritto a pensione. La Manovra dispone infatti che:
Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.
Restano esclusi dal computo “pieno” (ossia da quello dei periodi non lavorati per la configurazione particolare del contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico) i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time.
E’ bene precisare inoltre che il computo dei periodi in misura piena riguarda esclusivamente la maturazione del requisito anagrafico, mentre resta fermo che l’anzianità contributiva dei periodi di attività svolta in part-time, ai fini della misura (ossia dell’importo dell’assegno della prestazione pensionistica) rimane proporzionale all’orario di lavoro svolto ed ai contributi versati, in applicazione del proprio contratto.
r i contratti in itinere (quindi al momento attivi) è necessario che l’INPS possa procedere all’accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico. A questo fine, per la prima applicazione, è necessario che l’interessato trasmetta apposita domandaalla Struttura territoriale competente per residenza, tramite PEC o attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità di accesso con proprie credenziali. La domanda dovrà essere corredata di idonea documentazione allegata: attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato (Allegato n. 1), oppure dichiarazione sostitutiva (Allegato n. 2) con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro.
Per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi per quelli terminati entro il 31 dicembre 2020 e quelli che al 1° gennaio 2021 risultavano già trasformati da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno), il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, sempre indirizzata alla Struttura territoriale competente e sempre tramite PEC o attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE). Anche in questo caso la domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro o dalla dichiarazione sostitutiva, assieme alla copia del contratto. Nel caso l’azienda sia cessata, il lavoratore produrrà un’autocertificazione da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa e gli eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.
N.B. Il lavoratore che abbia svolto attività lavorativa con più contratti part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro.
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