martedì 23 marzo 2021

Lavoratori fragili rinnovata tutela sino a giugno




Con l’art 15 del Decreto Sostegni si modifica l’art 26, del decreto-legge 17 marzo 2020. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in smartworking, il periodo di assenza dal servizio attivato fino al 30 giugno 2021 è equiparato al ricovero ospedaliero ed i periodi di assenza non sono computabili ai fini del comporto. Per i prerequisiti si rimanda al messaggio 171 dell’INPS (allegato), in merito alla proroga attivata ad inizio anno, che individua come destinatari: i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. 

Si ricorda inoltre che la quarantene dovute a positività o fiduciaria saranno considerate neutre al fine del comporto.

Resta lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto se possibile. 

Allegati: MESSAGGIO 171

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