Linee guida ai Comuni del Lazio per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook , per l'anno scolastico 2022 -2023, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell'art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448.
- File allegati:
- Testo dell'Atto n. G09172 del 13/07/2022 ( pdf 222.85 KB)
- Allegato A - Linee guida ( pdf 132.78 KB)
- Allegato B - Modulo di profilazione (docx) ( docx 36.36 KB)
- Allegato B - Modulo di profilazione (Pdf) ( pdf 234.69 KB)
- Allegato C - Richiesta libri di testo (docx) ( docx 27.31 KB)
- Allegato C - Richiesta libri di testo (pdf) ( pdf 145.39 KB)
- Allegato D - Importazione massiva beneficiari ( xlsx 8.88 KB)
- Allegato E - Importazione massiva rendicontazione ( xlsx 8.29 KB
- AVVISO AI CITTADINI 22-08-2022

sabato 27 agosto 2022
Bonus libri scolastici 2022-2023
venerdì 26 agosto 2022
Estate INPSieme 2020-2021-2022: avviso per la documentazione finale
È stato pubblicato l’avviso per le allegazioni finali relativo ai bandi di concorso Estate INPSieme 2020, 2021 e 2022, con le istruzioni per gli adempimenti a carico degli utenti e dei fornitori.
Il sistema sarà attivo dalle 12 del 30 agosto fino alle 23,59 del 9 settembre 2022 per consentire il caricamento della documentazione finale di viaggio, relativamente a pratiche transitate nello stato di "Acquisizione documentazione finale", nonché per l’inserimento di mancate partenze/rientro anticipato, in caso di mancata fruizione o fruizione parziale del beneficio.
È possibile consultare l’avviso con i relativi allegati nelle pagine dei rispettivi bandi ai seguenti link:
- Estate INPSieme Italia 2022 e Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022: nella sezione "Integrazioni";
- Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2021 ed Estate INPSieme estero 2020, con il beneficio posticipato alla stagione 2022 per sospensione soggiorni causa pandemia: in allegato al bando.
mercoledì 24 agosto 2022
mercoledì 17 agosto 2022
Decreto aiuti bis: Decontribuzione lavoro dipendente
L’art 20 del DL 9 agosto 2022, n. 115 (decreto aiuti bis) ha incrementato l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022 di 1,2 punti percentuali, che si vanno ad aggiungere allo 0,8 già previsto, per un totale di 2 punti percentuali.
L’esonero in esame è valevole per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Resta il limite della retribuzione imponibile di 2.692 euro, parametrata su base mensile per tredici mensilità.
Nelle tempistiche tecniche di applicazione, l’azienda come già avvenuto per l’esonero dello 08% provvederà a sanare le decontribuzioni dei periodi pregressi.
martedì 16 agosto 2022
VOUCHER e DECRETO AIUTI BIS
Nei beni e servizi previsti a titolo esemplicativo e non esaustivo:
• buoni spesa convenzionati con grandi catene di distribuzione (es Amazon, Esselunga, Conad, Mediaworld, Trony, Zalando, GameStop, Decathlon, Toys ecc.)
• buoni benzina
• gift card
• abbonamenti (teatri, cinema, musei, corsi per hobby, lingue e formazione, palestre e attività sportive, strutture termali, centri benessere)
• pacchetti vacanze
Le caratteristiche dei diversi voucher sono consultabili in piattaforma, così come gli esercenti aderenti alla rete. I buoni verranno scelti dal dipendente in piattaforma che potrà indicare il taglio dei buoni che desidera ricevere e in ogni scheda prodotto saranno disponibili le relative modalità di utilizzo e tempistiche.
Al dipendente che converta e fruisca in welfare almeno il 50% o almeno il 90% del premio di risultato, saranno riconosciuti ulteriori buoni benzina, di € 100,00 ciascuno al raggiungimento delle singole soglie. Tali buoni benzina, del valore complessivo di € 200,00 per lavoratore sono ulteriori rispetto al limite previsto per l’anno fiscale di riferimento per i fringe benefit e non concorrono al relativo raggiungimento. I suddetti buoni, saranno erogati nel 2022 al termine dell’iniziativa di welfare sulla base delle soglie di raggiungimento sopra indicate e potranno essere utilizzati dai dipendenti nelle modalità indicate in fase di assegnazione.
recapito-di-roma.blogsp
giovedì 11 agosto 2022
Decreto Trasparenza: indicazioni ispettorato del Lavoro
Con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo sul D.Lgs. n. 104/2022 – c.d. decreto "trasparenza" – recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea". Di cui abbiamo parlato qui
La circolare si sofferma principalmente sulle disposizioni del decreto, in vigore dal 13 agosto p.v., che introducono alcune importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/1997, integrando gli obblighi informativi connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione c.d. etero-organizzata.
martedì 9 agosto 2022
Novità paternità e congedo parentale
DL 30 giugno 2022, n. 105: novità in materia paternità e congedo parentale dal 13 agosto 2022.
Congedo paternità
Il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario) si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili e fruibili anche in via non continuativa), dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
I giorni di congedo sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il padre deve comunicare in forma scritta o tramite sistema informatico aziendale, i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Congedo parentale
Fino al 12° anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) a ciascun genitore lavoratore:
3 mesi al 30% della retribuzione
Ulteriori 3 mesi al 30% della retribuzione complessivi ed in alternativa tra i genitori per un periodo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
Restano immutati i limiti massimi tra congedo retribuito e non:
- per la madre 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio;
- per il padre 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio.
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Si precisa che per genitore solo, deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio.
Per i periodi di congedo parentale oltre ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 % della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il nostro CCNL prevede in termini migliorativi per il dipendente, rispetto ai punti precedenti, nei primi 2 mesi di congedo entro i 6 anni via del bambino un’indennità del’80%, negli ulteriori 4 mesi di congedo fruiti entro il 3 anno di vita del bambino un’indennità pari al 30% della retribuzione, al di la del cumulo di mesi fruito da entrambi i genitori.
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi modificati dalla nuova normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.
messaggio 4 agosto 2022, n. 3066,









