sabato 6 novembre 2021

AGCOM Osservatorio sulle comunicazioni n.3/2021

 


Settore postale 

Nella prima metà dell’anno i ricavi complessivi registrati nel settore sono cresciuti in media, rispetto al corrispondente periodo del 2020, del 24,5% con risultati notevolmente differenziati nelle singole componenti del mercato. 

LA consegna dei pacchi  crescita media del 32,4% (con risultati equivalenti con distinto riferimento alle consegne nazionali e internazionali), il 45% in più rispetto al primo semestre del 2019. 

Nello stesso periodo, le risorse dei servizi di corrispondenza mostrano nel complesso un più contenuto aumento (+4,7%,), con una crescita della quota dei servizi non inclusi nel Servizio Universale superiore al 10%. Va tuttavia evidenziata la flessione (-17,9%) che, corrispondentemente, in questo caso si è registrata rispetto al primo semestre del 2019. 

Le corrispondenti dinamiche dal lato dei volumi vedono una sostanziale invarianza per i servizi di corrispondenza ed una crescita di oltre il 37% nel numero di pacchi movimentati, dato che sale al 37,4% con riferimento alle sole consegne domestiche, a testimonianza di come il ricorso agli acquisti online, stia progressivamente caratterizzando in misura strutturale le modalità di acquisto degli italiani. Specularmente all’andamento dei ricavi, con riferimento ai primi sei mesi “pre-covid” del 2019 i volumi dei servizi di corrispondenza risultano in flessione del 23,8% mentre quelli di consegna dei pacchi sono aumentati dell’80%.

 Il quadro concorrenziale del settore postale, nel suo complesso, Gruppo Poste Italiane principale operatore con il 37,4% (ma in flessione di 4,2 punti percentuali su base annua), seguito da BRT (13,3%), e da Amazon, che, con una crescita di 3,8 punti percentuali rispetto a giugno 2020, sale al 12,7%. Su base annua, i ricavi unitari medi dei servizi di corrispondenza mostrano una flessione del 2% mentre quelli relativi ai servizi di consegna dei pacchi nazionali ed internazionali si riducono rispettivamente del 2,3% e del 5,1%.

Telefonia Mobile 

A fine giugno 2021 le SIM complessive superano i 105 milioni (+1,9 milioni su base annua): nello specifico, le SIM Machine to Machine (M2M) sono cresciute per poco meno di 2 milioni, mentre quelle “solo voce” e “voce+dati” allo stesso tempo si sono ridotte per quasi 400 mila unità. Tim risulta prima (28,8%), seguita da Vodafone (28,7%) e Wind Tre (25,0%) mentre il nuovo entrante Iliad si attesta al 7,4%. Considerando il solo segmento delle SIM “human”, ovvero escludendo le M2M, Iliad ha superato il 10% con una crescita di 2,0 punti percentuali su base annua, mentre Wind Tre, nonostante una quota in calo di 1,8 punti percentuali, rimane il principale operatore con il 27,0% seguito da Tim con il 26,0% e Vodafone con il 23,5%. Prosegue la crescita della larga banda mobile: il consumo medio unitario mensile di dati nel primo trimestre dell’anno è stimabile in circa 11,7 GB/mese, in crescita del 27,9% su base annua. Nel secondo trimestre del 2021 poco meno del 73% delle complessive linee human ha effettuato traffico dati.

ALLEGATI:

COMUNICATO STAMPA

Osservatorio sulle comunicazioni n.3/2021


fonte www.agcom.it

Delibera AGCom -sollecita il rispetto del quadro normativo rispetto alla riduzione dell’operatività degli up.




L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emesso un atto di indirizzo nei confronti di Poste Italiane ingiungendo alla società il rispetto, in qualità di fornitore del servizio universale, dei princìpi di continuità e capillarità.

Nel documento si legge inoltre che qualsiasi rimodulazione o chiusura non conforme degli uffici postali, anche se comunicata, verrà considerata al pari di una violazione e configurerà pertanto una condotta sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

L’Autorità si è dunque pronunciata su una condotta aziendale più volte sanzionata, rispondendo così alla segnalazione con cui Federconsumatori ha sollecitato un suo intervento sulla ridotta operatività degli uffici postali. Sono molti i casi in cui, infatti, non è stata ripristinata la piena attività dopo l’attenuazione delle restrizioni dovute alla pandemia. Se nei periodi di più grave emergenza sanitaria è stato inevitabile limitare orari e giorni di ricevimento, è stata invece incomprensibile la scelta di estendere le aperture ridotte anche nei mesi successivi, quando il miglioramento del quadro epidemiologico ha consentito la decadenza della maggior parte delle limitazioni precedentemente applicate.

Le rimodulazioni di orari e aperture hanno causato e continuano a provocare notevoli disagi, soprattutto nei piccoli centri; le maggiori difficoltà, inoltre, si sono presentate per le fasce più vulnerabili della popolazione, in primis anziani e altri soggetti che non abbiano la possibilità di usufruire dei servizi in versione digitale.

FONTE federconsumatori

in allegato il testo della delibera

AGCOM Delibera n. 314/21/CONS

mercoledì 3 novembre 2021

Smart working nel 2022 un nuovo protocollo congiunto

Smart working nel 2022, il governo ora accelera

Il ministro del Lavoro Orlando dichiara che un protocollo congiunto che sarà discusso con le parti sociali entro metà mese.



Tutto entro il 31 dicembre quando, in base alle norme in vigore, scadrà lo stato di emergenza e andrà a scadenza il regime semplificato per il lavoro agile.


L’obbiettivo è da un lato favorire un intervento normativo del legislatore alla luce di un confronto tra le parti sociali, dall'altro, quello di favorire una contrattazione aziendale che definisca il nuovo modo in cui su può usare lo smart working sui luoghi di lavoro". 


Orlando, tra l'altro, ha anche ipotizzato di introdurre sostegni a favore delle imprese che anche col nuovo anno continueranno ad utilizzare la modalità del lavoro a distanza, sia rimodulando alcune misure già oggi destinate a migliorare la competitività delle imprese sia individuando assieme con altri ministeri altri filoni di finanziamento, pensando alle esperienze di coworking. 


In prima istanza, si pensa di rinviare la  materia alla contrattazione collettiva e semmai, solo in secondo tempo o in assenza di una intesa, ricorre alla via legislativa"


L'obiettivo finale è arrivare a definire una cornice  legislativa di contenuti minimi dell'accordo, che sarà comunque individuale tra datore di lavoro e lavoratore come prevede già oggi la legge, e laddove la contrattazione collettiva dovesse essere carente, dovrà stabilire alcuni contenuti regolativi minimi su temi come orario di lavoro e diritto alla disconnessione (definendo anche una fascia di contattabilità), luogo di lavoro (non solo la casa), principio di parità di trattamento economico-normativo fra lavoratori in presenza e lavoratori da remoto, sicurezza sul lavoro e protezione dei dati.


Nel post Covid ci saranno 4 milioni e 380mila smart worker che lavoreranno in maniera ibrida, rispetto al  pre Covid, quando erano appena 570mila. E' quello che prevede l'Osservatorio Smart working del Politecnico di Milano.


Sbarra (Cisl): "Su smart working serve accordo triangolare"

"Un accordo triangolare tra Governo, sindacato e impresa… il vero lavoro agile richiede il ritorno a soluzioni pienamente negoziate, adattive, capaci di dare vantaggi al lavoratore, alla sua azienda e alla collettività … improntate su un metodo di valutazione per obiettivi, sulla valorizzazione dell'autonomia della persona che lavora. Opportunità che dobbiamo saper cogliere attraverso le relazioni industriali".

"Che tenga fermi alcuni riferimenti essenziali: la difesa del salario e la fruibilità del welfare contrattato e dei benefit, il diritto alla disconnessione e chiari limiti sull'orario massimo di lavoro, il vincolo che chiama le aziende a fornire tutti i dispostivi necessari, il riconoscimento dei diritti sindacali e di quelli alla privacy". "Bisogna ridare protagonismo alla contrattazione, specialmente decentrata, da declinare poi negli accordi individuali.”

sabato 16 ottobre 2021

Green pass da tampone che scade durante l’orario di lavoro


In merito a quanto pubblicato con una faq del sito del governo, ricordo che le indicazioni aziendali diffuse ed accessibili agli operatori, prevedono in caso di presenza in servizio con un green pass non in corso di  validità, sanzioni disciplinari e conseguenti sanzioni amministrative. In attesa di un comunicato tempestivo per tutto il personale in forza , resta la problematica delle modalità  operative da adottare qualora, durante la gita di  consegna presso altre attività o luoghi di lavoro, il green pass da tampone perdesse la propria validità.




giovedì 7 ottobre 2021

Rinnovata tutela lavoratori fragili ed equiparazione quarantena a malattia


In sede di conversione del Decreto Green Pass (D.L. 6 agosto 2021, n. 111), sono state prorogate alcune tutele in favore dei lavoratori fragili.

In particolare, la legge di conversione ha introdotto l'art. 2 ter che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le previsioni secondo le quali:


- i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020);


- Lavoratori fragili  fino al 31.12.2021 se la mansione non può essere resa in modalità agile, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26 comma 2 dl 18/2020)


Per i prerequisiti si rimanda alle indicazioni del messaggio 171 dell’INPS (allegato), in merito alla proroga attivata ad inizio anno, che individua come destinatari: i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. 




- il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 2, Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020).

mercoledì 6 ottobre 2021

Assegno temporaneo per i figli minori proroga presentazione domanda

 



L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli adottati e in affido preadottivo.

L’assegno spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati ;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF (ad esempio se la somma dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati è inferiore al 70% (settanta percento) del reddito complessivo del nucleo familiare).

QUANTO SPETTA

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).

In particolare:

  • l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
  • l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (vedi allegato 1 per la somma corrispettiva) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE .

Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).


Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente;
  • bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
  • carta di pagamento con IBAN ;
  • libretto postale intestato al richiedente.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.


REQUISITI

Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ( ISEE minorenni).

L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
  • Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per le domande che saranno presentate con proroga  il 31 ottobre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto. Nel caso in cui l’ ISEE che rechi le cc.dd. omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione (presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ ISEE ; presentando una nuova DSU , comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU , con effetto retroattivo, qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale).

In via transitoria, per le domande di assegno presentate entro il 30 settembre sarà possibile presentare la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 30 settembre.

In caso di variazione del nucleo familiare dell’assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio, pertanto è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.


Circolare n° 93 del 30-06-2021 

Allegati 1


Messaggio n° 3340 del 05-10-2021