sabato 5 giugno 2021

Poste Mondo Welfare - tutorial adesione - scade il 10/06/2021



Con le credenziali di accesso per Noi di Poste ci si accredita al seguente Link per indicare la percentuale del premio di risultato annuo lordo da destinare a beni e servizi welfare.


Il cursore per inserire la percentuale di conversione è nascosto, per abilitarlo basta un clic sull'apposito avviso.

Spostandolo, si determinerà in quale percentuale convertire il pdr.






Dopo aver  indicato un contatto mail per le comunicazioni, bisognerà dare conferma dell'adesione, tramite l'indirizzo di posta elettronica suddetto.





Arriverà una nuova mail di conferma della percentuale, del Premio di Risultato annuo spettante, versato. la somma sarà disponibile in piattaforma, con l’eventuale credito welfare aggiuntivo riconosciuto dall’azienda, dal 25 giugno 2021.

Fino al 10/06/2021 alle ore 23:59 si potrà modificare la percentuale di conversione o annullare l’adesione.

Se non si usasse completamente il proprio portafoglio di welfare  entro il 22 novembre 2021, verrà liquidato in denaro con il cedolino del mese di dicembre 2021 (al netto dell’eventuale credito aggiuntivo aziendale residuo) con assoggettamento all’imposizione fiscale e contributiva prevista.

giovedì 13 maggio 2021

Part-time con diritto pieno a pensione: circolare INPS


Con la Circolare n.74 del 4 maggio, l’INPS rende operativa la novità contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 350, legge n. 178/2020) sul part-time verticale o ciclico, in base alla quale viene ora riconosciuto per intero il periodo lavorato ai fini del diritto a pensione. La Manovra dispone infatti che:

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.

Restano esclusi dal computo “pieno” (ossia da quello dei periodi non lavorati per la configurazione particolare del contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico) i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time.

E’ bene precisare inoltre che il computo dei periodi in misura piena riguarda esclusivamente la maturazione del requisito anagrafico, mentre resta fermo che l’anzianità contributiva dei periodi di attività svolta in part-time, ai fini della misura (ossia dell’importo dell’assegno della prestazione pensionistica) rimane proporzionale all’orario di lavoro svolto ed ai contributi versati, in applicazione del proprio contratto.

r i contratti in itinere (quindi al momento attivi) è necessario che l’INPS possa procedere all’accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico. A questo fine, per la prima applicazione, è necessario che l’interessato trasmetta apposita domandaalla Struttura territoriale competente per residenza, tramite PEC o attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità di accesso con proprie credenziali. La domanda dovrà essere corredata di idonea documentazione allegata: attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato (Allegato n. 1), oppure dichiarazione sostitutiva (Allegato n. 2) con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro.

Per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi per quelli terminati entro il 31 dicembre 2020 e quelli che al 1° gennaio 2021 risultavano già trasformati da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno), il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, sempre indirizzata alla Struttura territoriale competente e sempre tramite PEC o attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE). Anche in questo caso la domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro o dalla dichiarazione sostitutiva, assieme alla copia del contratto. Nel caso l’azienda sia cessata, il lavoratore produrrà un’autocertificazione da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa e gli eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.

N.B. Il lavoratore che abbia svolto attività lavorativa con più contratti part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro.

venerdì 26 marzo 2021

MESSAGGIO INPS CONGEDO “COVID-19” PER GENITORI CON FIGLI MINORI DI 14 ANNI


Con il messaggio 1276 L’INPS chiarisce le modalità di presentazione dei congedi in attesa dell’avvio del portale per le domande digitale, chiarendo che le suddette saranno recepite anche retroattivamente. Ciò a chiarire i dubbi ed alcune libere interpretazioni che sono emersi dal territorio.


MESSAGGIO INPS CONGEDO “COVID-19” PER GENITORI FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE


Con il messaggio 1276 L’INPS chiarisce le modalità di presentazione dei congedi in attesa dell’avvio del portale per le domande digitale, chiarendo che le suddette saranno recepite anche retroattivamente. Ciò a chiarire i dubbi ed alcune libere interpretazioni che sono emersi dal territorio.



 ALLEGATI: Messaggio n. 1276

martedì 23 marzo 2021

Lavoratori fragili rinnovata tutela sino a giugno




Con l’art 15 del Decreto Sostegni si modifica l’art 26, del decreto-legge 17 marzo 2020. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in smartworking, il periodo di assenza dal servizio attivato fino al 30 giugno 2021 è equiparato al ricovero ospedaliero ed i periodi di assenza non sono computabili ai fini del comporto. Per i prerequisiti si rimanda al messaggio 171 dell’INPS (allegato), in merito alla proroga attivata ad inizio anno, che individua come destinatari: i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. 

Si ricorda inoltre che la quarantene dovute a positività o fiduciaria saranno considerate neutre al fine del comporto.

Resta lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto se possibile. 

Allegati: MESSAGGIO 171