giovedì 16 settembre 2021

Decreto green pass per i lavoratori: obbligo 15 ottobre e tamponi calmierati




Via libera al decreto su green pass per i lavoratori: obbligo dal 15 ottobre e tamponi calmierati

Il costo dei tamponi sarà di 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. Test gratis solo per chi è esentato dal vaccino. Senza green pass stop allo stipendio per tutti subito. Rapporto di lavoro sospeso dopo 5 giorni nel pubblico (ma dal primo giorno si è assenti ingiustificati). Sospensione immediata nel privato

Via libera del Consiglio dei ministri all’unanimità al decreto legge green pass per tutti i lavoratori. Dal 15 ottobrescatterà l’obbligo del certificato verde in tutti i luoghi di lavoro,pubblici (interessato anche il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale) e privati (dagli uffici alle fabbriche, agli studi professionali). È quanto prevede la bozza del decreto legge (“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”), giunta sul tavolo del Consiglio dei ministri. Quello per l’estensione dell’obbligo di Green pass in tutti i luoghi di lavoro è «un decreto per continuare ad aprire il Paese», ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi, a quanto si apprende da fonti governative, in Consiglio dei ministri.

Tutti i lavoratori coinvolti

L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter). E per tutte le amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti, «ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui svolgono l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19». La disposizione si applica altresì «a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni».


Sempre stando alla bozza del provvedimento giunto sul tavolo della riunione del Governo, l’obbligo di green pass non si applica «ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».

Senza green pass stop allo stipendio subito per tutti

I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre di quest'anno, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul Green pass, anche a campione, prevedendo in via prioritaria, ove possibile, che questi controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Il dipendente della Pa che risulta privo di Green pass è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza è sospeso dal rapporto di lavoro fino a quando non si mette in regola con la certificazione. Nel privato invece il lavoratore è sospeso dalla prestazione lavorativa, fin dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass. In entrambi i casi si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per quanto riguarda lo stipendio, stando alla bozza del decreto, lo stop scatta subito tanto nel pubblico quanto nel privato.

Multe per lavoratori e datori di lavoro

Stando alla bozza del provvedimento, il lavoratore che entra nel luogo di lavoro (pubblico o pòrivato) non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro. Il datore del lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito invece con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro


LA BOZZA




Fonte  IL SOLE 24 ORE

sabato 31 luglio 2021

Bando Contributo asilo nido per i dipendenti e pensionati Gruppo Poste Italiane SpA / ex IPOST




È stato pubblicato il anno educativo 2020-2021, per i figli e orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex IPOST, nonché dei pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e già dipendenti ex IPOST. un concorso per il conferimento di n. 200 contributi per il rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di un asilo nido nell’anno educativo 2020/2021 (da Settembre 2020 a Luglio 2021), ciascuno di importo massimo pari a € 500,00.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle 12 del 2 agosto 2021 entro e non oltre le 12 del 30 ottobre 2021.


Per tutti i dettagli è possibile consultare il bando cliccando sul link.

BANDO DI CONCORSO

Bonus Cicogna 2021: bando per i dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane SpA




È stato pubblicato il bando di concorso Bonus Cicogna 2021, in favore dei bambini nati o adottati nel 2020.

Il concorso per il conferimento di n. 640 contributi ciascuno di importo pari ad € 500,00, è rivolto ai figli e orfani di:

  • dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA; 
  • dipendenti ex IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% (art. 3, legge del 27 marzo 1952 n. 208);
  • pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA o già dipendenti ex IPOST.

La domanda deve essere presentata dalle 12 del 2 agosto entro le 12 del 30 ottobre 2021.

Per tutti i dettagli è possibile consultare il bando cliccando sul link.


BANDO BONUS CICOGNA

domenica 25 luglio 2021

Lavoratori fragili rinnovata tutela sino ad ottobre




Con l’art 09 del DL 23 luglio 2021, n. 105, si modifica nuovamente l’art 26, del  DL 17 marzo 2020. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto.

Resta invariato il comma 2. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in smartworking, il periodo di assenza dal servizio attivato a decorrere dal 17 marzo sino al 30 giugno 2021 è equiparato al ricovero ospedaliero ed i periodi di assenza non sono computabili ai fini del comporto. Per i prerequisiti si rimanda come per l’estensione inizio anno e di marzo all’allegato A punto 3 della circolare N13 del 4 settembre 2020  al messaggio 171 dell’INPS (allegato), che individua come destinatari: i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.


Allegato b MESSAGIO 171


mercoledì 21 luglio 2021

Dipendenti Ex Ipost Bando di concorso Collegi Universitari - Ospitalità Residenziale 2021/2022

Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti iscritti a corsi di laurea universitari nell’anno accademico 2021/2022 contributi per il pagamento della retta di iscrizione a Collegi di merito riconosciuti e accreditati dal MUR e presso le strutture CampusX Chieti, CampusX Roma e CampusX Bari. L’Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo della retta annuale, parametrata all’effettiva permanenza presso il Collegio - a decorrere dal mese di Settembre del 2021 fino a Luglio 2022 - e riconosce il diritto al contributo per gli anni accademici successivi, nella misura determinata dal Bando “Collegi” relativo a ciascun anno accademico, fermo restando il permanere e il raggiungimento dei requisiti previsti.


Bando_Collegi_Universitari_Ospitalità residenziale

La domanda deve essere trasmessa entro le ore 12.00 del 10 agosto 2021


Link sito Inps

sabato 5 giugno 2021

Poste Mondo Welfare - tutorial adesione - scade il 10/06/2021



Con le credenziali di accesso per Noi di Poste ci si accredita al seguente Link per indicare la percentuale del premio di risultato annuo lordo da destinare a beni e servizi welfare.


Il cursore per inserire la percentuale di conversione è nascosto, per abilitarlo basta un clic sull'apposito avviso.

Spostandolo, si determinerà in quale percentuale convertire il pdr.






Dopo aver  indicato un contatto mail per le comunicazioni, bisognerà dare conferma dell'adesione, tramite l'indirizzo di posta elettronica suddetto.





Arriverà una nuova mail di conferma della percentuale, del Premio di Risultato annuo spettante, versato. la somma sarà disponibile in piattaforma, con l’eventuale credito welfare aggiuntivo riconosciuto dall’azienda, dal 25 giugno 2021.

Fino al 10/06/2021 alle ore 23:59 si potrà modificare la percentuale di conversione o annullare l’adesione.

Se non si usasse completamente il proprio portafoglio di welfare  entro il 22 novembre 2021, verrà liquidato in denaro con il cedolino del mese di dicembre 2021 (al netto dell’eventuale credito aggiuntivo aziendale residuo) con assoggettamento all’imposizione fiscale e contributiva prevista.

giovedì 13 maggio 2021

Part-time con diritto pieno a pensione: circolare INPS


Con la Circolare n.74 del 4 maggio, l’INPS rende operativa la novità contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 350, legge n. 178/2020) sul part-time verticale o ciclico, in base alla quale viene ora riconosciuto per intero il periodo lavorato ai fini del diritto a pensione. La Manovra dispone infatti che:

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.

Restano esclusi dal computo “pieno” (ossia da quello dei periodi non lavorati per la configurazione particolare del contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico) i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time.

E’ bene precisare inoltre che il computo dei periodi in misura piena riguarda esclusivamente la maturazione del requisito anagrafico, mentre resta fermo che l’anzianità contributiva dei periodi di attività svolta in part-time, ai fini della misura (ossia dell’importo dell’assegno della prestazione pensionistica) rimane proporzionale all’orario di lavoro svolto ed ai contributi versati, in applicazione del proprio contratto.

r i contratti in itinere (quindi al momento attivi) è necessario che l’INPS possa procedere all’accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico. A questo fine, per la prima applicazione, è necessario che l’interessato trasmetta apposita domandaalla Struttura territoriale competente per residenza, tramite PEC o attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità di accesso con proprie credenziali. La domanda dovrà essere corredata di idonea documentazione allegata: attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato (Allegato n. 1), oppure dichiarazione sostitutiva (Allegato n. 2) con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro.

Per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi per quelli terminati entro il 31 dicembre 2020 e quelli che al 1° gennaio 2021 risultavano già trasformati da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno), il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, sempre indirizzata alla Struttura territoriale competente e sempre tramite PEC o attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE). Anche in questo caso la domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro o dalla dichiarazione sostitutiva, assieme alla copia del contratto. Nel caso l’azienda sia cessata, il lavoratore produrrà un’autocertificazione da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa e gli eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.

N.B. Il lavoratore che abbia svolto attività lavorativa con più contratti part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro.