domenica 14 marzo 2021

CONGEDO “COVID-19” PER GENITORI CON FIGLI MINORI DI 14 ANNI

Per le nuove misure introdotte come sostegno per le famiglie, il Governo ha stanziato un budget di 282,8 milioni di euro. Per fare domanda è ora necessario che l’Inps diffonda delle circolari esplicative con le modalità operative per accedere ai benefici. Il decreto legge stabilisce che sulla base delle domande pervenute, l’Inps provvederà al monitoraggio comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze. Le domande saranno accolte in ordine cronologico. Infatti «l'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa...qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande».

Si allega nel frattempo un riepilogo del congedo in oggetto, auspicando che l’INPS dia modo come lo scorso anno, di trasformare le domande di congedo parentale fruire dal 13 ad oggi dato il ritardo delle indicazioni e dell’avvio delle specifiche modalità di richiesta.






Congedo parentale "ordinario"



Il congedo parentale permette ad entrambi i genitori di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, entro i 12 anni di vita del bambino. Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta  entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.

Non ha i limiti o le incompatibilità del congedo "covid", ad esempio può essere richiesto anche se l'altro genitore è in lavoro agile.

In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
Le domande possono essere presentate previo attivazione di un proprio profilo sul portale INPS, o tramite patronato.
La legge prevede 10 mesi di congedo parentale che possono essere estesi sino ad 11 se il padre usufruisce di più di 3 mesi di congedo ( per un singolo massimale di 6 mesi per la madre e 7 per il padre). I suddetti periodi sono retribuiti sino ai 6 anni di vita del bambino, o se i genitori sono adottivi o affidatari nei primi 6 anni dall'ingresso in famiglia del bambino.
l'inps versa per i congedi parentali usufruiti nei primi 6 mesi, indipendentemente da chi ne usufruisce padre o madre solo il 30% della retribuzione. Il nostro contratto prevede in tal senso una tutela migliorativa: ciascun genitore dipendente, quindi entrambi se postali, ha diritto a 2 mesi all' 80% della retribuzione e 4 al 30% entro il terzo anno di vita del bambino.
Per i periodi dal terzo anno di età ed entro il sesto anno di vita del bambino, viene corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il congedo non ecceda il limite di 6 mesi complessivi tra i genitori. 
Con le nuove modifiche i congedi possono essere presi anche in maniera frazionata a mezza giornata e non solo a giornate intere, sempre per un quota intera nel suo computo all'interno dello stesso mese.
Sostanzialmente si possono richiedere diverse frazioni di mezze giornate, ma la loro somma all'interno dello stesso mese dovrà produrre sempre e solo giornate intere di congedo: quindi si può richiedere 1 giorno di congedo da prendere un due diverse giornate, ma non 1,5 da prendere in tre.
In fase di richiesta si indicherà un lasso di tempo in cui si usufruirà di queste mezze giornate, da - a, in seguito tramite modulo cartaceo si indicherà all'azienda i giorni specifici e se i congedi verranno presi in entrata o uscita.
Per richiedere un giorno di congedo parentale bisogna produrre e presentare la domanda con 5 giorni di preavviso, per i congedi parentali ad ore con 2 giorni di preavviso. I periodi di congedo parentale non hanno l'obbligo di essere concordati con il datore di lavoro ma solo di essere comunicati con il minimo di preavviso indicato dalla tipologia.
Il periodo di congedo parentale, deve essere interrotto se comprende giorni non lavorativi con un giorno di effettiva presa di servizio, prima o dopo le suddette giornate, o verranno computati nel periodo di congedo anche queste: il congedo parentale ad ore vale come interruzione.
Di seguito un schema per fare più chiarezza.

Esempio a):
  • prima settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
  • seconda settimana:  lunedì al venerdì = ferie o malattia
  • terza settimana:  lunedì                       = ripresa lavorativa
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiati come congedo parentale.


Esempio b):
  • prima settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
  • seconda settimana: lunedì al venerdì = ferie o malattia
  • terza settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.


Esempio c):
  • prima settimana: lunedì al giovedì= congedo parentale
                     venerdì               = congedo parentale ad ore
  • seconda settimana: lunedì al venerdì = ferie o malattia
  • terza settimana: lunedì al venerdì= congedo parentale
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale, in quanto con il congedo parentale ad ore c'è stata la condizione di ripresa dell'attività lavorativa.


Per i part time su base giornaliera l'orario giornaliero viene calcolato sulla media giornaliera del mese precedente.
Per i part time su base settimanale, mensile, annua inclusi quelli con contestuale riduzione giornaliera: la prestazione si determina sull'orario medio giornaliero della settimana di fruizione.

venerdì 12 marzo 2021

Congedo paternità sale a 10 giorni




Proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla citata legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio - 31 dicembre);
- l’ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.

Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

Viene prorogata, per l'anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

In allegato documentazione circolare di riferimento



venerdì 12 febbraio 2021

Borse di studio universitarie il bando 2018-2019



Di seguito il bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio per corsi universitari di laurea per l’anno accademico 2018-2019 e per corsi universitari di specializzazione post lauream.

Il bando è riservato ai figli di:

  • iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
  • iscritti al Fondo ex IPOST.

La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle 12 del 27 gennaio 2021 fino alle 12 del 1° marzo 2021.

Le domande devono essere trasmesse all'INPS attraverso il servizio online, accessibile anche tramite la pagina “Borse di studio per scuola di primo e secondo grado, università e ITS”.

ALLEGATI

BANDO DI CONCORSO

martedì 2 febbraio 2021

Clausola Elastica Speciale: attività di sportello

A seguito delle segnalazioni in merito alle criticità di personale, spesso insufficiente dati gli elevati flussi di clientela, dal 1 marzo al 31 maggio 2021 viene riattivato l’istituto della clausola elastica speciale ai sensi dell’art. 23, comma X, del CCNL vigente.


 Potranno aderire alla clausola elastica speciale di cui al presente comunicato esclusivamente i dipendenti che, oltre a soddisfare i requisiti previsti dal suddetto articolo abbiano:

• un rapporto a tempo parziale con riduzione della prestazione lavorativa su base mensile e/o annua (part time ex verticale) e  possano svolgere, nel periodo sopra indicato, prestazione in clausola elastica per almeno 7 giorni consecutivi di calendario;
• la figura professionale di Operatore di sportello junior/senior (ivi inclusi gli Operatori di sportello Promiscuo, Multilingue, Filatelico, Servizi Finanziari e Servizi Postali), DUP Monoperatore, Operatore di Accoglienza e Operatore Corner;
• interesse a svolgere la prestazione in regime di clausola elastica speciale presso la provincia di assegnazione e/o presso una diversa provincia del territorio nazionale, se presente nell'elenco allegato.
É possibile manifestare la propria adesione tramite apposito portale, da postazione aziendale, attraverso il proprio account di dominio aziendale al seguente indirizzo: https://webpers1a.rete.poste/ClausolaElasticaSpecialePortale/
L’adesione dovrà pervenire entro le ore 23.00 del giorno 08 febbraio 2021.
Il personale impossibilitato a raggiungere la propria sede di appartenenza potrà rivolgersi alla struttura Risorse Umane territoriale di riferimento.
L’Azienda, provvederà quindi a redigere due graduatorie distinte per il personale che opera nella prima e nella seconda quindicina del mese; a tal fine eventuali regimi orari non pienamente coincidenti con la prima o la seconda quindicina verranno ricondotti a tali tipologie sulla base del periodo di prestazione prevalente.
L’effettivo svolgimento della prestazione in regime di clausola elastica speciale sarà subordinato alla successiva sottoscrizione di uno specifico accordo tra Azienda e lavoratore.
Le modalità per effettuare la scelta della sede in cui verrà effettuata clausola elastica verranno successivamente comunicate al personale interessato.


ALLEGATI

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Elenco provincie clausola elastica

lunedì 1 febbraio 2021

Lavoratori fragili rinnovata tutela sino a febbraio.

 Lavoratori fragili  nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 : equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. 

Si ricorda inoltre che cosi come per la quarantena anche le assenze dovute a fragilità saranno considerati neutre al fine del comporto.

Previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.