martedì 9 aprile 2019

Tesoreria, i dubbi dell’Antitrust




Riguardano la possibilità, per le Amministrazioni pubbliche presenti nei piccoli comuni, di affidare il servizio in via diretta a Poste italiane
I piccoli Comuni entro i cinquemila abitanti possono affidare in via diretta -derogando quindi al principio generale nel quale si prevede una gara- i servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane: lo prevede la legge 158 del 2017. La legge di bilancio 2019, al comma 908 dell’articolo 1, ha esteso la platea dei soggetti alle Amministrazioni pubbliche operanti negli stessi centri minuscoli.

Ma l’Autorità garante della concorrenza e del mercato -rivolgendosi a Parlamento e Consiglio dei ministri- ha espresso dei dubbi. Il disposto -ricorda l’Agcm- “preclude il confronto competitivo tra i soggetti interessati all’offerta di tali servizi, limitando il processo di contenimento dei prezzi tipico del gioco concorrenziale. Pertanto, quest’ultima forma di affidamento può essere ammessa solo in ipotesi eccezionali, giustificate dalla presenza di particolari esigenze oggettive; ipotesi che, in quanto eccezionali, non possono essere ulteriormente e arbitrariamente ampliate”, nel caso specifico estendendole dai piccoli Comuni alle altre Amministrazioni pubbliche presenti nei medesimi territori.

A ciò si aggiunge che la norma in esame individua espressamente Poste italiane quale unico, possibile beneficiario. La società “è tuttavia un operatore privato, attivo sul territorio italiano in concorrenza con altri soggetti privati (ad esempio, istituti di credito), parimenti autorizzati a svolgere il ruolo di tesoriere per le pubbliche amministrazioni”. Inoltre, quello di tesoreria non rientra neanche nell’ambito del servizio universale per il quale l’azienda è concessionaria.

Insomma, l’estensione “appare in contrasto con i principi di libera concorrenza, in quanto impedisce il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali, favorendo indebitamente un operatore privato rispetto ad altri operatori parimenti autorizzati a svolgere il servizio”.

lunedì 18 marzo 2019

accordo regione Lazio nuovi orari linee business

gli allegati cliccando sulla

Fondoposte - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata




La Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) consiste nell'erogazione frazionata – con periodicità trimestrale - del montante accumulato richiesto (potendo riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte) e sarà erogata dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del fondo pensione fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. 



Considerando la normativa che introduce la cosiddetta quota 100, la RITA potrebbe essere un utile strumento per quei colleghi che decidessero di usufruire dell'esodo incentivato pur non avendo i prerequisiti contributivi, 38 anni di qui 35 di contribuzione effettiva. potendo quindi decidere di compensare la mancanza con maggiore facilità.


LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata. 4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 e' riconosciuta altresi' ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. 4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria. 4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007. 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»; b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso. 169. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 188 a 191 sono abrogati; b) al comma 192, dopo le parole: « che accedono a RITA » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252». 170. Tenuto conto della particolare gravosita' del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi gia' sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione del presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2020.

Congedo parentale su base oraria- richiesta incontro

in base a quanto sottoscritto nel CCNL si richiede in incontro sul tema specifico.

domenica 23 dicembre 2018

L'isopensione cos'è e come funziona

L’isopensione o assegno di esodo, è uno strumento che è stato introdotto con la legge Fornero: entro il 2020 il lavoratore può andare in pensione con 7 anni di anticipo con l’aiuto dell’azienda per cui lavora ( altrimenti gli anni sono 4). 
Le aziende che hanno più di 15 dipendenti, in casi di eccedenza di personale, con accordi tra datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono decidere di avvalersi dell’isopensione.
La prestazione di esodo è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità.
La prestazione di esodo cessa di essere erogata alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica in pensione; l’interessato ha quindi l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione.
Il valore della prestazione di esodo è pari all'importo del trattamento pensionistico che teoricamente spetterebbe al lavoratore al momento di cessazione del rapporto di lavoro, esclusa la contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
Il pagamento della prestazione di esodo è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
FONTI
estratto LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
160. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere elevato a sette anni.

Comunicazione aziendale - piano uscite incentivate e volontarie entro 2020


Calendario prossimi incontri