giovedì 21 ottobre 2021
sabato 16 ottobre 2021
Green pass da tampone che scade durante l’orario di lavoro
In merito a quanto pubblicato con una faq del sito del governo, ricordo che le indicazioni aziendali diffuse ed accessibili agli operatori, prevedono in caso di presenza in servizio con un green pass non in corso di validità, sanzioni disciplinari e conseguenti sanzioni amministrative. In attesa di un comunicato tempestivo per tutto il personale in forza , resta la problematica delle modalità operative da adottare qualora, durante la gita di consegna presso altre attività o luoghi di lavoro, il green pass da tampone perdesse la propria validità.
giovedì 7 ottobre 2021
Rinnovata tutela lavoratori fragili ed equiparazione quarantena a malattia
In sede di conversione del Decreto Green Pass (D.L. 6 agosto 2021, n. 111), sono state prorogate alcune tutele in favore dei lavoratori fragili.
In particolare, la legge di conversione ha introdotto l'art. 2 ter che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le previsioni secondo le quali:
- i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020);
- Lavoratori fragili fino al 31.12.2021 se la mansione non può essere resa in modalità agile, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26 comma 2 dl 18/2020)
mercoledì 6 ottobre 2021
Assegno temporaneo per i figli minori proroga presentazione domanda
L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli adottati e in affido preadottivo.
L’assegno spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):
- lavoratori autonomi;
- disoccupati ;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF (ad esempio se la somma dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati è inferiore al 70% (settanta percento) del reddito complessivo del nucleo familiare).
QUANTO SPETTA
L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).
In particolare:
- l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
- l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (vedi allegato 1 per la somma corrispettiva) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE .
Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).
Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.
L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
- accredito su conto corrente;
- bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
- carta di pagamento con IBAN ;
- libretto postale intestato al richiedente.
Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.
REQUISITI
Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ( ISEE minorenni).
L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
- Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per le domande che saranno presentate con proroga il 31 ottobre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto. Nel caso in cui l’ ISEE che rechi le cc.dd. omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione (presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ ISEE ; presentando una nuova DSU , comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU , con effetto retroattivo, qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale).
In via transitoria, per le domande di assegno presentate entro il 30 settembre sarà possibile presentare la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 30 settembre.
In caso di variazione del nucleo familiare dell’assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio, pertanto è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.
I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.
Circolare n° 93 del 30-06-2021
Allegati 1
Messaggio n° 3340 del 05-10-2021
lunedì 4 ottobre 2021
Pensioni, come cambieranno. Ecco le proposte alla Camera
Pensioni, come cambieranno. Ecco le 9 proposte alla Camera
La commissione Lavoro punta a una sintesi per i ritocchi: la Lega spinge sull’edizione rivista di Quota 100, il Pd su Ape sociale e Opzione donna. Da Fdi soglia minima di 62 anni e 35 di contributi
Una partita in due tempi. È quella che si profila sull’insidioso terreno delle pensioni. Con il governo che inserirà un pacchetto di misure sul “dopo Quota 100” nella legge di bilancio in arrivo a metà ottobre. E con le Camere che, quasi fuori tempo massimo, proveranno a dire la loro durante il passaggio parlamentare della manovra. A Montecitorio, un po’ sottotraccia anche per il silenzio calato sul dossier previdenziale con l’avvicinarsi delle amministrative di ottobre, stanno provando ad attrezzarsi, su iniziativa della presidente della commissione Lavoro, Romina Mura (Pd), e a recuperare almeno in parte il tempo perduto.
L’obiettivo non troppo nascosto è, come è emerso mercoledì scorso dai lavori della Commissione, quello di alimentare velocemente un dibattito, partendo dalle nove proposte di legge sulle soglie d’accesso alla pensione presentate da inizio legislatura da quasi tutti i partiti, i cui punti di caduta vengano poi assorbiti nella legge di bilancio. Il tentativo, in altre parole, è giungere a un testo il più possibile condiviso per spianare la strada a forme di flessibilità in uscita (e, comunque, evitare un ritorno integrale alla legge Fornero) facendo leva su eventuali modifiche alle nuove misure pensionistiche, che per altro il governo deve ancora scrivere.
Il Parlamento, quasi in extremis quando mancano solo tre mesi alla conclusione della sperimentazione di Quota 100, sta insomma cercando di recuperare una sua centralità sulla materia previdenziale. Ma la discussione avviata in commissione alla Camera ha anche lo scopo di verificare la possibilità di trovare una non facile sintesi, che sia poi utile allo stesso governo, tra le varie posizioni della maggioranza, in qualche caso molto distanti come confermano i contenuti delle nove proposte di legge all’esame della Commissione (alcune “datate” visto che risalgono agli albori della legislatura).
I due relatori, Carla Cantone (Pd) e, per l’opposizione, Walter Rizzetto (Fdi), lo hanno fatto capire chiaramente, e anche la presidente Mura punta a questo risultato. La fase di approfondimento «sarà utile anche per giungere alla sintesi tra proposte affini ma non uguali, mettendo da parte eventuali divisioni ideologiche», ha detto Cantone in commissione. E Rizzetto ha sottolineato, che lo sbocco del lavoro in commissione dovrebbe essere quello di «giungere a concordare un testo unitario, su cui sollecitare l’assenso del Governo, evitando che il Parlamento giunga impreparato alla prossima sessione di bilancio».
Ma non sarà facile. Tra i testi sotto i riflettori c’è, ad esempio, quello con cui il leghista Claudio Durigon proponeva a suo tempo il pensionamento anticipato al raggiungimento di 41 anni di contributi (compresi quella figurativi) a prescindere dall’età (Quota 41). Lo stesso Durigon ha fatto già sapere che la Lega è disposta a rinunciare a questa opzione ma a patto che venga prorogata di un anno Quota 100 o sia attivato un fondo ad hoc per i pensionamenti anticipati con requisiti uguali o molto simili.
Una strada molto diversa da quella indicata dalla principale proposta del Pd, a firma Debora Serracchiani e Cantone (e sottoscritta anche da Mura), che punta alla “stabilizzazione” dell’Ape sociale, da estendere a nuove categorie di lavori gravosi, a rendere permanente Opzione donna, al ricorso a una “delega” per introdurre la pensione di garanzia per i giovani e alla riduzione della “soglia” di vecchiaia per le lavoratrici madri.
In un’altra direzione va una delle proposte a firma Renata Polverini (Fi) che prevede la possibilità di accedere al pensionamento per i lavoratori con almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi, a condizione che l’importo del trattamento non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale e con una riduzione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto al limite dei 66 anni.
Dall’opposizione, con Rizzetto, arriva una ricetta simile: una soglia minima di 62 anni e una “massima” di 70 anni, oltre ad almeno 35 anni di contributi, con l’importo mensile dell'assegno non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale e con penalizzazioni decrescenti sotto i 66 anni.
Tra le nove proposte depositate alla Camera ne manca una a firma M5S, che però, come è noto, punta ad evitare un ritorno secco alla “Fornero” con flessibilità in uscita, privilegiando i lavori gravosi, e possibilmente, come ha detto la viceministra all’Economia, Laura Castelli, separando previdenza e assistenza. Tante tessere diverse tra loro che devono fare tutte i conti con l’incognita costi e che non sarà semplice riunire in un unico mosaico.