Quanto segue approfondisce in parte le caratteristiche e le modalità di fruizione dei permessi per congedi parentali.
Il congedo parentale permette ad entrambi i genitori di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, entro i 12 anni di vita del bambino. Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
Le domande possono essere presentate previo attivazione di un proprio profilo sul portale INPS, o tramite patronato.
La legge prevede 10 mesi di congedo parentale che possono essere estesi sino ad 11 se il padre usufruisce di più di 3 mesi di congedo ( per un singolo massimale di 6 mesi per la madre e 7 per il padre). I suddetti periodi sono retribuiti sino ai 6 anni di vita del bambino, o se i genitori sono adottivi o affidatari nei primi 6 anni dall'ingresso in famiglia del bambino.
l'inps versa peri i congedi parentali usufruiti nei primi 6 mesi, indipendentemente da chi ne usufruisce padre o madre,solo il 30% della retribuzione. Il nostro contratto prevede in tal senso una tutela migliorativa: ciascun genitore dipendente, quindi entrambi se postali, ha diritto a 2 mesi all' 80% della retribuzione e 4 al 30%.
Con le nuove modifiche i congedi possono essere presi anche in maniera frazionata e non solo a giornate intere, sempre per un quota intera nel suo computo all'interno dello stesso mese.
Sostanzialmente si possono richiedere diverse frazioni di mezze giornate, ma la loro somma all'interno dello stesso mese dovrà produrre sempre e solo giornate intere di congedo: quindi si può richiedere 1 giorno di congedo da prendere un due diverse giornate, ma non 1,5 da prendere in tre.
In fase di richiesta si indicherà un lasso di tempo in cui si usufruirà di queste mezze giornate, da - a, in seguito tramite modulo cartaceo si indicherà all'azienda i giorni specifici e se i congedi verranno presi in entrata o uscita.
Per richiedere un giorno di congedo parentale bisogna produrre e presentare la domanda con 5 giorni di preavviso, per i congedi parentali ad ore con 2 giorni di preavviso. I periodi di congedo parentale non hanno l'obbligo di essere concordati con il datore di lavoro ma solo di essere comunicati con il minimo di preavviso indicato dalla tipologia.
Il periodo di congedo parentale, deve essere interrotto se comprende festivi o giorni non lavorativi con un giorno di effettiva presa di servizio, prima o dopo le suddette giornate, o verranno computati nel periodo di congedo anche queste: il congedo parentale ad ore vale come interruzione.
Di seguito un schema per fare più chiarezza.
Esempio a):
1)settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
2)settimana: lunedì al venerdì = ferie o malattia
3) settimana: lunedì = ripresa lavorativa
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiati come congedo parentale.
Esempio b):
1)settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
2)settimana: lunedì al venerdì = ferie o malattia
3)settimana: lunedì al venerdì = congedo parentale
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.
Esempio c):
1)settimana: lunedì al giovedì= congedo parentale
venerdì = congedo parentale ad ore
2)settimana: lunedì al venerdì = ferie o malattia
3)settimana: lunedì al giovedì= congedo parentale
venerdì = congedo parentale ad ore
Le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale, in quanto con il congedo parentale ad ore c'è stata la condizione di ripresa dell'attività lavorativa.
In base all'accordo del 17/09/19 che trovate qui il congedo ad ore puo essere usufruito nella misura pari a metà o un terzo della giornata lavorativa, sempre all'inizio o al termine della suddetta.
la tolleranza per la timbratura è pari a cinque minuti prima o dopo l'orario previsto per l'entrata/uscita dal servizio.
Per i part time su base giornaliera l'orario giornaliero viene calcolato sulla media giornaliera del mese precedente es:
mese da 28 giorni, tolti i giorni non lavorativi da 4 ore mese = 4
Per i part time su base settimanale, mensile, annua inclusi quelli con contestuale riduzione giornaliera: la prestazione si determina sull'orario medio giornaliero della settimana di fruizione, es: