L’isopensione o assegno di esodo, è uno strumento che è stato introdotto con la legge Fornero: entro il 2020 il lavoratore può andare in pensione con 7 anni di anticipo con l’aiuto dell’azienda per cui lavora ( altrimenti gli anni sono 4).
Le aziende che hanno più di 15 dipendenti, in casi di eccedenza di personale, con accordi tra datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono decidere di avvalersi dell’isopensione.
La prestazione di esodo è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità.
La prestazione di esodo cessa di essere erogata alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica in pensione; l’interessato ha quindi l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione.
Il valore della prestazione di esodo è pari all'importo del trattamento pensionistico che teoricamente spetterebbe al lavoratore al momento di cessazione del rapporto di lavoro, esclusa la contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
Il pagamento della prestazione di esodo è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
FONTI
estratto LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
160. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli
impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al
nuovo assetto del tessuto produttivo senza che cio' comporti nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema
previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di
quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, puo' essere elevato a sette anni.